L’art. 2500 septies dispone che le società di capitali possono trasformarsi in associazioni non riconosciute e fondazioni. Può dar luogo a notevoli dubbi la trasformazione di una società con un unico socio (si pensi alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata nell’ipotesi di un unico azionista o quotista). In questo caso è chiaro che la trasformazione è ammissibile solo se la società unipersonale si trasformi in un ente che non necessita di una pluralità di soggetti, sia per la sua costituzione che per la sua esistenza; pertanto non potrà trattarsi delle associazioni , per le quali il nostro sistema non tollera l’esistenza con un unico associato, ma sarà senza dubbio possibile la trasformazione in fondazioni.
Quanto al procedimento necessario per procedere alla trasformazione, occorre una deliberazione con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto [e comunque con il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata], sulla base di una relazione redatta dagli amministratori, che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Ciascun associato ad diritto ad una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
Mentre per le associazioni il legislatore ha previsto la trasformazione in associazioni non riconosciute, per le fondazioni nulla è specificato. Se si aderisce all’orientamento della dottrina che afferma che non siano ammissibili fondazioni non riconosciute, allora la fondazione che risulta dalla trasformazione dovrà acquistare necessariamente la personalità giuridica con il riconoscimento: dunque la trasformazione è subordinata alla riconoscimento.