Il settore del non-profit attualmente raggruppa anche gli enti di natura privata che, senza scopo di lucro soggettivo, svolgono servizi di pubblica utilità. In passato il sistema si articolava, senza successo, secondo uno schema in cui allo Stato era assegnato il compito di fissare la disciplina e il finanziamento del servizio, alle Regioni l’organizzazione e ai Comuni l’erogazione. Il mancato funzionamento di tale sistema ha indotto lo Stato gli enti locali a privatizzare i servizi non essenziali e a ridurre la presenza del settore pubblico nella gestione dei servizi stessi. In tale ottica si colloca la legislazione speciale sulle attività assistenziali: legge 266/91 (sul volontariato); legge 381/91 (sulle cooperative sociali); d.l. 460/97 (sulle ONLUS); legge 328/00.
La normativa sul volontariato crea un modello di ente non-profit di portata più generale, a differenza di quella prevista in materia di cooperative sociali che si caratterizzano per un grado maggiore di specializzazione. Con il d.l. 460/97, al fine di identificare le ONLUS come categoria che ha rilevanza ai fini tributari, il legislatore indica quali elementi essenziali, l’assenza dello scopo lucrativo e lo svolgimento di attività preordinate a fini di solidarietà sociale.
Una particolare rilevanza ha la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l. 328/00, in attuazione del principio di sussidiarietà. Ricordiamo che per sussidiarietà orizzontale si intende il ruolo sussidiaria dello Stato, legittimato ad intervenire solo in quei casi in cui, per la dimensione del problema, il singolo o la comunità non sono in grado di soddisfare da soli esigenze meritevoli di tutela.
La progressiva espansione del principio di sussidiarietà orizzontale costituisce un fattore fondamentale del decentramento delle funzioni statali. Per sussidiarietà verticale si intende il carattere sussidiario dell’azione degli enti centrali rispetto alle articolazioni periferiche, più vicine ai cittadini (i premi intervengono solo quando si rivela inadeguata l’azione dei secondi). Il principio di sussidiarietà, come parametro per il riparto delle competenze amministrative tra Stato e autonomie territoriali, è stato introdotto nel nostro ordinamento con le leggi Bassanini e successivamente con legge costituzionale 3/01(artt. 117-118).
Dunque la normativa in esame, basata sull’affermazione dei principi pluralistici e sulla universalità e diversificazione delle prestazioni, attribuisce la gestione dei servizi sociali ad una triplice tipologia di enti (i soggetti pubblici, enti non-profit ed enti for profit), operando una liberalizzazione delle attività private, il ritiro dello Stato dall’economia e una semplificazione amministrativa (si pensi alla l. 241/90). Anche alle regioni è demandato il compito di regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai servizi relativi alla persona.