Dal principio di tassatività deriva possono proporre impugnazione unicamente le parti, le quali sono soltanto quelle espressamente indicate dalla legge. Se la legge non distingue tra le diverse parti, quindi, il diritto di impugnazione spetta a ciascuna di esse (art. 568 co. 3).
L’impugnabilità, sotto il profilo soggettivo, si compone di due aspetti, il difetto di uno solo dei quali comporta l’inammissibilità dell’atto di impugnazione:
- la legittimazione ad impugnare;
- l’interesse ad impugnare: ai sensi dell’art. 568 co. 4, infatti, l’impugnazione è ammissibile solo se la parte vi ha un interesse. Tale principio trova una deroga apparente nella potestà di impugnazione conferita al pubblico ministero, il quale, tuttavia, avendo la funzione di far osservare la legge, può avere interesse anche a impugnare in favore dell’imputato (pro reo) se nella sentenza vi è un errore o viene irrogata una pena iniqua.
Occorre adesso prendere concretamente in analisi i soggetti legittimati ad impugnare:
- impugnazione del pubblico ministero: ai sensi dell’art. 570 co. 1, quando la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal pubblico ministero, si deve intendere che il provvedimento medesimo può essere impugnato sia dal pubblico ministero presso il giudice di primo grado, sia dal pubblico ministero presso la corte di appello.
Il capo dell’ufficio del pubblico ministero può proporre impugnazione quali che siano state le conclusioni del suo rappresentante in udienza . Il procuratore della corte di appello, peraltro, può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 570 co. 1). Il pubblico ministero quando non propone impugnazione provvede con decreto motivato (art. 572 co. 2);
- impugnazione dell’imputato: a patto che ne abbia interesse, l’imputato può proporre impugnazione penale, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (art. 571 co. 1). Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere che non abbia un tutore possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato (co. 2);
- impugnazione del difensore dell’imputato: ai sensi dell’art. 571 co. 3, il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento o il difensore nominato allo scopo di impugnare può proporre impugnazione attraverso il provvedimento medesimo anche quando l’imputato non lo abbia fatto. I rapporti tra l’impugnazione dell’imputato e quella del suo difensore sono risolti nel senso della prevalenza della parte sostanziale rispetto al difensore tecnico. Ai sensi dell’art. 571 co. 4, quindi, l’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore ;
- impugnazione della parte civile: la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio (art. 576 co. 1). La facoltà di impugnare la sentenza di proscioglimento si rivela di particolare importanza per la parte civile, che ha interesse a evitare il formarsi del giudicato di assoluzione;
- impugnazione del responsabile civile: il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento ed alla rifusione delle spese processuali (art. 575 co. 1);
- impugnazione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: l’art. 575 co. 2 estende la portata dell’impugnazione del responsabile civile alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- impugnazione del querelante: il querelante può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile (art. 576 co. 2).