Vi sono testimoni che, in forza di una loro qualifica pubblica, hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti in ragione del loro ufficio:
- i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio sono gravati dal segreto di ufficio (art. 201), posto a tutela del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica la cui violazione integra il delitto previsto dall’art. 326 c.p.
L’obbligo di astenersi dal rispondere, tuttavia, viene meno quando il pubblico ufficiale è tenuto a riferire all’autorità giudiziaria un reato (cosiddetto obbligo di denuncia).
- i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre come testimoni su fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 co. 1), il quale compre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno all’integrità della Repubblica .
Quando il pubblico ufficiale oppone l’esistenza di un segreto di Stato, l’autorità procedente, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire e ad utilizzare la notizia oggetto del segreto, informa il presidente del consiglio dei ministri, chiedendo la sua eventuale conferma (co. 2):
- se il presidente del consiglio dei ministri oppone il segreto di Stato, il giudice dichiara di non doversi procedere (co. 3): il giudice e il pubblico ministero, infatti, non possono né acquisire né utilizzare neanche indirettamente le notizie coperte dal segreto di Stato (co. 5);
- se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il presidente del consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento (co. 4);
- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere obbligati dal giudice a rivelare i nomi dei loro informatori (cosiddetto segreto di polizia).
L’art. 204 esclude che i segreti di ufficio, di Stato e di polizia possano opporsi per fatti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale o i delitti previsti dagli artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale .