La terza funzione istituzionale della corte di cassazione consiste nel risolvere i conflitti di giurisdizione e di competenza e piĂą in generale di garantire il rispetto dei limiti e dei confini stabiliti dalla legge per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite a ciascun organo giudicante della giurisdizione ordinaria e delle varie giurisdizioni speciali.

Per conflitto di competenza si intende la situazione che si produce quando 2 o piĂą giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione di una medesima controversia.

Il conflitto di giurisdizione si ha quando la medesima situazione si verifica tra giudici ordinari e giudici speciali o esclusivamente tra giudici appartenenti a distinte giurisdizioni speciali.

In sede penale è di regola lo stesso giudice che nei casi di conflitto richiede d’ufficio una pronuncia della corte di cassazione. Tuttavia, nel processo, le singole parti possono presentare denuncia presso uno dei giudici in conflitto.

In sede civile il giudice è tenuto a investire d’ufficio la corte di cassazione solo nei casi di conflitto di competenza, mentre alle parti è consentito denunciare in ogni tempo direttamente alla corte suprema i conflitti di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari.

Le questioni di competenza giurisdizione possono inoltre essere sollevate dalle parti anche con lo strumento ordinario del ricorso in cassazione. In materia civile, le parti:

  • possono ricorrere in cassazione per chiedere alla Corte di pronunciare una decisione definitiva in tema di giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito dal giudice di primo grado: regolamento di giurisdizione
  • possono ricorrere in cassazione per chiedere una decisione definitiva in tema di competenza senza dover attendere che il processo sia definito nel merito, quando vi è una sentenza che statuisce solo sulla competenza, e senza dover esperire i mezzi ordinari di impugnazione quando la sentenza statuisce sia sulla competenza che sul merito: regolamento di competenza

Le sentenze della corte di cassazione pronunciate nell’esercizio della sua funzione di giudice regolatore della competenza e della giurisdizione determinano, in modo definitivo e vincolante, il giudice davanti al quale la causa deve essere riassunta affinchĂ© il processo possa proseguire per la decisione nel merito.

Alla corte di cassazione spettano altre funzioni di carattere accessorio, fra cui ricordiamo:

  1. la remissione del procedimento penale, ad una sede giudiziaria diversa da quella competente per territorio, nei casi in cui gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che vi partecipano o la sicurezza o l’incolumitĂ  pubblica oppure determinano motivi di legittimo sospetto
  2. la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari emessi dal CSM nei confronti dei magistrati e dal consiglio nazionale forense nei confronti degli avvocati
  3. la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti relativi all’accertamento pregiudiziale della efficacia, validitĂ  ed interpretazione dei contratti collettivi di lavoro
  4. l’accertamento della regolaritĂ  delle richieste di referendum

La corte di cassazione, unica per tutto il territorio nazionale, ha sede in Roma ed esercita le sue funzioni di legittimitĂ  nei riguardi di tutti gli organi giudicanti dello Stato. Rappresenta l’ufficio giudiziario di maggiori dimensioni all’interno della giurisdizione ed ha un’organizzazione interna preordinata a perseguire con la massima efficacia il fine istituzionale dell’uniforme interpretazione giurisprudenziale del diritto.

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