Vari sono i requisiti imposti dalla legge. Quello minimo richiede che la decisione giudiziaria estera, sulla base della quale è emesso il mandato da eseguirsi in Italia, consista alternativamente:
- in una sentenza irrevocabile di condanna
- in un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.
Sulla base della decisione giudiziaria, la autoritĂ dello Stato emittente deve formulare una “richiesta” con un contenuto prefìssato dalla Decisione quadro e dalla legge italiana.
La richiesta, che prende il nome di “mandato d’arresto europeo“, è valutata dalla corte d’ appello italiana, che in seguito ad una procedura in contraddittorio decide se respingere la richiesta o disporre la consegna dell’interessato.
Ove sia disposta la consegna, questa è eseguita dal ministro della giustizia.
L ‘art. 6 della legge 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo debba contenere:
- identitĂ e cittadinanza del ricercato
- indicazione della autoritĂ giudiziaria emittente
- indicazione del provvedimento giurisdizionale emesso dal paese estero
- natura e qualificazione giuridica del reato
- descrizione delle circostanze in cui il fatto è stato commesso
- pena inflitta ovvero pena massima e minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione – altre conseguenze del reato.
Inoltre, al mandato di arresto devono essere allegati:
- una relazione dei fatti addebitati alla persona, con l’indicazione delle fonti di prova
- il testo delle disposizioni di legge applicabili
- i dati segnaletici e ogni altra informazione utile alla identificazione del soggetto ricercato.