Nel dibattimento i poteri spettanti al giudice devono sottostare a due regole:
- il carattere successivo dei poteri del giudice, esercitabili soltanto dopo che le parti hanno avuto la possibilitĂ di esercitare i propri;
- il carattere non esaustivo dei poteri del giudice: tali poteri, infatti, possono essere sollecitati da soggetti diversi (enti rappresentativi ex art. 505) e, una volta esercitati dal giudice, ritornano nella spettanza delle parti.
I poteri spettanti al giudice, comunque, sono i seguenti:
- l’organo giudicante, anche di ufficio, può disporre che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 511 co. 1). La lettura delle dichiarazioni, tuttavia, può essere disposta soltanto dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non si svolga (co. 2);
- il presidente dell’organo giudicante, anche su richiesta di un altro componente del collegio, può indicare alle parti temi di prova nuovi e più ampi, utili per la completezza dell’esame (potere di suggerimento) (art. 506 co. 1);
- l’organo giudicante, nel corso dell’istruzione dibattimentale, può revocare l’ammissione di prove superflue o ammettere prove precedentemente escluse (art. 495 co. 4);
- l’organo giudicante può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova se risulta assolutamente necessario per l’accertamento di fatti (art. 507 co. 1). Il requisito dell’assoluta necessità , in particolare, può dirsi integrato quando il mezzo di prova risulti dagli atti del giudizio e la sua assunzione appaia decisiva;
- l’organo giudicante può consentire l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti (art. 507 co. 1 bis). Anche in questo caso deve ricorrere il presupposto dell’assoluta necessità . La ratio di tale nuova disposizione è chiara: se è vero che le parti possono rinunciare al loro diritto alla prova, questo non può comportare una totale e definitiva deroga al principio del contraddittorio come metodo di accertamento dei fatti. L’assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova prescinde dai limiti costituiti dalle liste testimoniali e dalle richieste introduttive.