Il procuratore della Repubblica ha una pluralità di poteri relativi alla direzione ed organizzazione dell’ufficio nonché all’esercizio dell’azione penale. È stabilito un vincolo di subordinazione gerarchica dei sostituti rispetto al capo dell’ufficio, con un forte accentramento di poteri in capo al magistrato dirigente. Egli determina sia i criteri generali di organizzazione dell’ufficio sia i criteri di assegnazione dei procedimenti ai singoli magistrati. A questi poteri si affianca quello di definire le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione degli affari siano di natura automatica, attraverso l’adozione di provvedimenti trasmessi al CSM.

Il procuratore della Repubblica può dettare direttive sull’impiego della polizia giudiziaria, sull’uso delle risorse tecnologiche assegnate e sull’utilizzazione delle risorse finanziarie di cui può disporre l’ufficio; deve altresì provvedere a tenere i contatti con gli organi di informazione, al fine di comunicare notizie sui singoli affari giudiziari trattati dal suo ufficio.

Al procuratore spetta, in via esclusiva, la piena titolarità dell’azione penale, che può essere esercitata personalmente o mediante assegnazione a uno o a più magistrati dell’ufficio. L’assegnazione può estendersi all’intera trattazione di uno o più procedimenti oppure limitarsi al compimento di singoli atti. L’atto di assegnazione può anche contenere l’indicazione dei criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività; se tali indicazioni non vengono rispettate, il capo dell’ufficio può revocare l’assegnazione con un provvedimento motivato ma il sostituto può presentare, entro 10 giorni, osservazioni scritte allo stesso procuratore della Repubblica.

Le misure cautelari che incidono su diritti reali o sulla libertà personale, ad eccezione di quelle adottate in sede di convalida dell’arresto, del fermo o del sequestro di polizia giudiziaria, devono ricevere il previo assenso, in forma scritta, del procuratore della Repubblica, che può anche delegare le relative funzioni ad altro magistrato.

Naturalmente, «nell’udienza il magistrato del pm esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il capo dell’ufficio può infatti provvedere alla sua sostituzione solo nei casi di:

  • grave impedimento
  • rilevanti esigenze di servizio
  • nei casi espressamente previsti in cui il giudice è obbligato ad astenersi

In tutte le altre ipotesi il magistrato del pm può essere sostituito soltanto con il suo consenso; il provvedimento del capo dell’ufficio deve infine essere trasmesso al CSM.

Alle procure della Repubblica possono essere assegnati, in qualità di vice procuratori, anche dei magistrati onorari, il cui numero non può essere superiore a quello dei magistrati di professione previsti nell’organico di ciascuno di procura, salvo specifiche esigenze di servizio.

Nei casi tassativamente indicati dalla legge, le funzioni penali relative ai procedimenti di competenza del tribunale monocratico e del giudice di pace possono essere delegate dal capo dell’ufficio:

  1. ai viceprocuratori onorari
  2. ai magistrati che ricoprono una posizione corrispondente al soppresso status di uditore
  3. ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione
  4. al personale in quiescenza da non più di 2 anni che negli ultimi 5 abbia svolto funzioni di ufficiale di PG

Le funzioni civili, invece, possono essere svolte, dagli stessi soggetti, senza alcuna limitazione.

La delega viene conferita al capo dell’ufficio in relazione ad una data udienza o ad un singolo processo.

Negli uffici di maggiori dimensioni sono solitamente istituiti dal capo dell’ufficio dei gruppi di lavoro, denominati pool: si tratta di articolazioni organizzative interne all’ufficio di procura specializzate nelle attività di investigazione in particolari materie, che di norma richiedono l’utilizzazione di specifiche tecniche di indagine o la conoscenza di una pluralità di leggi settoriali e specialistiche, es. violazioni della legge penale in materia di diritto dell’ambiente, di diritto del lavoro, di diritto urbanistico, ecc.

All’interno delle 26 procure della Repubblica con sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello è istituita una direzione distrettuale antimafia, con il compito di svolgere tutte le indagini relative a delitti in materia di criminalità organizzata che assumono una valenza di natura mafiosa o similare: i cosiddetti delitti di mafia. Le attività investigative sono coordinate dal procuratore nazionale antimafia.

Presso ciascun ufficio di procura della Repubblica è istituita una sezione di polizia giudiziaria, composta da ufficiali e da agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia di Stato, all’arma dei carabinieri e al corpo della guardia di finanza. La direzione della sezione e il coordinamento delle attività investigative spettano al capo dell’ufficio.

Lo status giuridico del personale della sezione di pg è disciplinato dalle disposizioni contenute negli ordinamenti delle singole amministrazioni di appartenenza: tuttavia per le promozioni dei singoli addetti è richiesto il parere favorevole del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte di appello, così come per il trasferimento.

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