Patteggiamento tradizionale
Il patteggiamento tradizionale si configura come un rito semplificato nel quale i benefici (es. riduzione fino ad 1/3 della pena) assumono un peso notevole in relazione alla scelta dell’imputato di definire immediatamente la propria situazione processuale. L’unico requisito sta nel massimo di pena detentiva, due anni soli o congiunti con pena pecuniaria, sulla quale l’imputato e il pubblico ministero possono accordarsi.
 Come detto, vari sono i benefici che si applicano all’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico ministero:
- la parte può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione, ad opera del giudice, della sospensione condizionale (art. 444 co. 3). Il giudice, se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
Occorre sottolineare che il giudice del patteggiamento è vincolato ad una scelta secca, potendo soltanto irrogare la pena di cui si chiede l’applicazione oppure rigettare in toto la relativa richiesta: il giudice, infatti, non può intervenire sul progetto di sentenza approntato dalle parti, essendogli preclusa ogni modifica dell’accordo;
- la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 445 co. 1);
- la sentenza non comporta l’irrogazione di pene accessorie, essendo in questo caso evidente l’aspetto premiale (co. 1);
- la sentenza non comporta l’applicazione di misure di sicurezza, viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell’art. 240 c.p. sia obbligatoria o facoltativa (es. prodotto o profitto di reato) (co. 1);
- il reato si estingue se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (patteggiamento per delitto) o di due anni (patteggiamento per contravvenzione) (art. 445 co. 2).
 Patteggiamento allargato
L’art. 444 co. 1 consente all’imputato ed al pubblico ministero di accodarsi su di una sanzione che, ridotta fino a 1/3, non superi cinque anni di pena detentiva. Siamo in presenza di un patteggiamento allargato, tale da precludere i benefici di cui sopra, quando la pena detentiva che viene concordata si colloca tra due anni ed un giorno e cinque anni.
 Ai sensi dell’art. 444 co. 1 bis, tuttavia, tale patteggiamento allargato è escluso in presenza di:
- cause oggettive:
- i delitti di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) o i delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell’associazione mafiosa o per agevolare tale associazione;
- il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- i delitti di tratta di persone;
- i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- alcuni delitti di violenza sessuale (artt. 609 bis e ss.);
- i delitti legati alla prostituzione ed alla pornografia minorile (artt. 600 bis e ss.);
- i delitti con finalitĂ di terrorismo;
- cause soggettive: coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i recidivi reiterati di cui all’art. 99 co. 4 c.p.
Nonostante le menzionate cause di esclusione, i reati che possono diventare oggetto di pena concordata sono numerosi, trattandosi di tutti quei reati per i quali la pena da concordare, prima di operare la riduzione fino a 1/3, si colloca fino a sette anni e sei mesi (es. tentato omicidio, peculato, rapina a mano armata). Resta il limite in base al quale il patteggiamento allargato non può comportare i benefici dell’omonima figura tradizionale.