La molteplicità di misure cautelari, tipica del sistema accusatorio, permette di configurare la custodia in carcere come extrema ratio, da applicarsi soltanto quando le esigenze cautelari esistenti in concreto non possono essere soddisfatte con nessuna altra misura (art. 275 co. 3).
La prima distinzione fondamentale è tra:
- misure personali, che limitano la libertà personale o la libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Tali misure possono essere:
- coercitive;
- interdittive;
- applicate provvisoriamente a scopi cautelari;
- misure reali, che toccano singoli beni mobili o immobili ed impongono il divieto di disporre di tali beni (es. sequestro conservativo e preventivo).
Misure interdittive
Le misure interdittive consistono nell’applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti, capaci di far fronte ad esigenze cautelari con misure meno gravi. Sono previsti tre tipi di misure interdittive:
- la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, che priva in maniera temporanea l’imputato dei poteri ad essa inerenti (art. 288);
- la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, che impedisce all’imputato le attività relative, sempre in maniera temporanea (art. 289);
- il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi, con cui il giudice interdice temporaneamente l’imputato le attività predette (art. 290).
Misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari
Il codice prevede che alcune misure di sicurezza possano essere applicate provvisoriamente a titolo di provvedimento cautelare (es. ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato affetto da vizio di mente totale). Occorre tuttavia che siano presenti i seguenti presupposti:
- gravi indizi di commissione del fatto ;
- la pericolosità sociale dell’imputato;
- la non applicabilità in concreto di cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato.
La persona nei cui confronti viene applicata provvisoriamente la misura di sicurezza è un soggetto ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Questo viene ricoverato in attesa di una sentenza che lo dichiari non punibile per infermità di mente totale o parziale.