Presso gli uffici giudiziari di tribunale sono istituite varie sezioni specializzate, le quali presentano 2 caratteristiche distintive:
- la competenza per materia espressamente definita dalla legge
- il collegio giudicante a composizione mista di giudici di professione e di giudici onorari
La sezione specializzata in materia agraria
La principale sezione specializzata del tribunale è costituita dalla sezione agraria, competente a decidere le controversie in materia di contratti agrari e le liti derivanti dalla conversione dei vecchi contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria e contratti di affitto.
Il collegio giudicante è composto da 3 giudici di professione e da 2 esperti nominati dal presidente della corte d’appello su delega del CSM, scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari,ecc. Questi ultimi durano in carica 2 anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati. Per ciascuna corte d’appello è istituito un albo speciale suddiviso in elenchi provinciali e contenenti un numero prestabilito di esperti.
Le sezioni specializzate in materia professionale
Le sezioni specializzate nel contenzioso in materia professionale, presenti nei tribunali nella cui circoscrizione ha sede il corrispondente consiglio dell’ordine, sono istituite dalle leggi che disciplinano l’ordinamento delle professioni di giornalista, agente di cambio, agrotecnico, dottore agronomo e forestale, perito agrario e biologo.
A ciascuna di esse è assegnata la competenza a decidere le controversie sui provvedimenti assunti dai rispettivi consigli dell’ordine in materia elettorale e disciplinare, nonchĂ© sui provvedimenti di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell’albo.
La sezione lavoro
La sezione lavoro si configura come una speciale articolazione interna del tribunale con caratteristiche strutturali e funzionali differenziate rispetto alle sezioni ordinarie. Le attribuzioni sono definite dalla legge e comprendono le controversie in materia di lavoro, di assistenza e previdenza obbligatoria, ivi incluse la quasi totalitĂ delle controversie dei dipendenti pubblici in precedenza assegnate alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.
I giudici vengono assegnati a questa sezione a seguito di un apposito concorso, bandito su base nazionale dal CSM, volto a selezionare personale in possesso di sufficienti requisiti di specializzazione. Nella copertura dei posti è data precedenza ad eventuali candidati che abbiano una particolare competenza in materia.
La sezione lavoro deve essere necessariamente istituita in ogni tribunale costituito in sezioni ordinarie, mentre in quelli di piccole dimensioni le funzioni di giudice del lavoro sono attribuite ai singoli magistrati, selezionati e assegnati all’ufficio giudiziario dal CSM a seguito di apposito concorso.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale.
La sezione in materia di proprietĂ industriale e intellettuale
La sezione in materia di proprietĂ industriale e intellettuale e istituita soltanto presso i tribunali indicati dalla legge. Si deve ritenere che queste sezioni non rientrino nell’ambito delle sezioni specializzate in quanto non integrano membri esperti e non presentano sufficienti elementi di differenziazione rispetto alle altre sezioni del tribunale.
Le stesse devono essere composte esclusivamente da giudici di professione, in numero non inferiore a 6, e decidono con un collegio giudicante composto da 3 membri; alla loro istituzione si provvede con procedura tabellare. Hanno competenza a giudicare sulle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietĂ vegetali, modelli di utilitĂ , disegni e modelli e diritti d’autore, fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietĂ industriale e intellettuale.
Le sezioni stralcio
Le sezioni stralcio, entrate in funzione l’11 novembre 1998, sono speciali sezioni del tribunale istituite per risolvere il problema del carico di lavoro arretrato formatosi nel settore civile. Ad esse è attribuito il compito di definire monocraticamente, entro il termine massimo di 5 anni, la gran parte dei processi civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, ad esclusione dei giudizi in materia di lavoro e di previdenza, dei giudizi attribuiti al giudice di pace e dei giudizi giĂ trattenuti per la decisione che non siano successivamente rimessi in istruttoria. Il termine di 5 anni, inizialmente previsto dalla legge per il loro funzionamento, è ormai ampiamente superato, tanto che alcune sezioni continuano ad operare, seppure con un organico ridotto.
Tale sezione è composta da un giudice di professione, che la presiede, e da 2 o + giudici onorari aggregati, scelti dal CSM, che delibera su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio, e nominati con decreto del Ministro della giustizia. Tali giudici rimangono in carica per 5 anni e il loro mandato può essere prorogato una sola volta per massimo 1 anno.
L’ufficio di sorveglianza
L’ufficio di sorveglianza si compone di 2 organi giudicanti: il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza. Ad essi sono attribuite in via esclusiva ampie funzioni sulle modalitĂ di esecuzione della pena, che mirano a tutelare i diritti delle persone condannate all’interno del carcere.