Premesso che la consegna di un ricercato non può mai avvenire in violazione delle garanzie costituzionali e dei diritti umani, l’accoglimento della richiesta di esecuzione presuppone l’assenza di cause di rifiuto. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

  1. a.      se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalitĂ , della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
  2. b.      se il diritto è stato leso con il consenso di chi può validamente disporne;
  3. c.       se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
  4. d.      se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
  5. e.       se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
  6. f.        se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo;
  7. g.      se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato;
  8. h.      se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
  9. i.        se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertĂ  personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacitĂ  di intendere e di volere;
  10. j.        se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
  11. k.       se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purchĂ©, in caso di condanna, la pena sia stata giĂ  eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piĂą essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
  12. l.        se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia giĂ  verificata la prescrizione del reato o della pena;
  13. m.    se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;
  14. n.      se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; oppure reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
  15. o.      se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti per la revoca della sentenza;
  16. p.      se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertĂ  personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
  17. q.      se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di etĂ  inferiore a 3 anni con lei convivente, salvo che le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autoritĂ  giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravitĂ ;
  18. r.       se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
  19. s.       se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunitĂ  che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;
  20. t.        se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano

Una ulteriore causa di rifiuto della richiesta di consegna è determinata dalla mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Tale presupposto è necessario solo quando il mandato di arresto sia stato emesso in esecuzione di una misura cautelare in pendenza del procedimento penale; non in esecuzione di una sentenza.

L’accertamento della responsabilitĂ  penale, sia pure allo stato degli atti, è fondamentale nel nostro ordinamento per consentire la limitazione della libertĂ  personale. Tale requisito non è richiesto al momento dell’applicazione della misura coercitiva ad opera della corte d’appello.

Tuttavia, sotto la forma dei gravi indizi l’accertamento della responsabilitĂ  penale ricompare nel luogo sistematico, che è costituito dai casi di rifiuto della richiesta originata da un provvedimento cautelare estero.

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