Il procedimento passivo di consegna può essere attivato con due differenti modalità:

  1. con una richiesta ricevuta dal presidente della corte di appello competente, o dal ministro della giustizia, che la trasmette al predetto; in tal caso, la eventuale misura cautelare è applicata dalla corte d’appello.
  2. in secondo luogo, il procedimento passivo di consegna è attivato diretta-mente in seguito ad un arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema informativo Schengen: la segnalazione del ricercato nel SIS equivale ad un mandato di arresto europeo

La convalida dell’arresto e l’applicazione di un’eventuale misura cautelare coercitiva è rimessa al presidente della corte d’appello. In questa ipotesi, che probabilmente sarà quella più utilizzata nella pratica, la polizia giudiziaria è obbligata ad arrestare il soggetto ricercato.

Il giudice competente a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo è, di regola, la corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha rispettivamente la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento giunge alla autorità giudiziaria italiana.

Se la competenza non può essere stabilita in tal modo, è competente la corte d’appello di Roma.

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