La nozione di giurisdizione
Con la funzione giurisdizionale, lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto, al fine di eliminare lo stato di dubbio che si sia determinato in ordine alla qualificazione da dare al caso stesso ovvero allo scopo di mettere in atto le sanzioni previste nell’ ipotesi in cui la volontà della legge non sia stata osservata.
Il nostro ordinamento conosce quattro diversi tipi di giurisdizione: civile, penale, amministrativa e costituzionale; in particolare, la giurisdizione penale mira, da un lato, a realizzare l’ interesse della collettività a che determinati valori od istituti (quali, ad es., la vita, la libertà personale e morale, etc.) vengano salvaguardati e, dall’ altro, ad irrogare una pena a coloro i quali abbiano commesso un reato in violazione di tali valori ed istituti.
Le prerogative del giudice
Nell’ ambito della giurisdizione, particolare importanza assume la duplice garanzia dell’ autonomia e dell’ indipendenza della magistratura: mentre, però, l’ autonomia si riferisce, in via esclusiva, alla magistratura (intesa nel suo aspetto organizzatorio), l’ indipendenza concerne, invece, la posizione del singolo giudice nel concreto esercizio della giurisdizione.
L’ importanza di questa duplice garanzia si evince chiaramente nel momento in cui si osservi che entrambe le prerogative ricevono una specifica tutela all’ interno della nostra Carta costituzionale: l’ art. 104, 1° co. Cost. stabilisce, infatti, che la magistratura, alla quale i giudici appartengono, costituisce un ordine autonomo ed indipendente, sia dal potere legislativo, che da quello esecutivo.
Non a caso, è proprio in quest’ ottica che è stato istituito (con L. 195/58) il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), organo a rilevanza costituzionale, il quale è competente a decidere sulle assunzioni, sulle assegnazioni di sedi, sui trasferimenti e sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati (è bene precisare, però, che il problema dell’ autonomia e dell’ indipendenza del giudice si pone anche nei confronti dello stesso potere giurisdizionale, nel senso che al singolo giudice deve essere consentito di operare al riparo da possibili condizionamenti da parte di altri soggetti, appartenenti all’ organizzazione della magistratura, che possano trovarsi in posizione di supremazia).
Ora, proprio per il fatto di godere delle prerogative dell’ autonomia e dell’ indipendenza, il giudice, di fronte alla controversia sottoposta al suo vaglio, si pone in una posizione di terzietà : ciò gli consente, da un lato, di mediare tra l’ atto legislativo ed il concreto conflitto di interessi e, dall’ altro, di applicare, in modo imparziale, la norma giuridica appropriata