Nei confronti di un soggetto in giovane età, la cui personalità è esposta alle influenze esterne ben più di quanto accada per un adulto, si rende necessario ridurre il più possibile le conseguenze negative derivanti dal processo. Sono riconducibili a tale finalità tutti quegli strumenti che permettono al giudice di evitare la prosecuzione del processo, qualora essa non risulti necessaria.

È inoltre rilevante osservare come, nell’ottica della minima offensività del processo, per i minori siano stabilite specifiche regole anche in materia di misure precautelari e cautelari.

Per quanto riguarda le misure precautelari, all’arresto e al fermo si aggiunge l’accompagnamento a seguito di flagranza, che consiste nell’accompagnare il minorenne presso gli uffici di polizia giudiziaria e trattenerlo sino ad un massimo di 12 ore al fine di consegnarlo all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario.

Le misure in esame sono caratterizzate dalla facoltatività che spetta alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, i quali, nell’adottare tali provvedimenti, devono previamente valutare la gravità del fatto, l’età e la personalità del minorenne.

I catalogo delle misure cautelati minorili s i arricchisce, rispetto agli adulti, con l’introduzione delle misure coercitive delle “prescrizioni” (art. 20) e del ” collocamento in comunità” (art. 22 ) .

La prima è una misura non detentiva che rivela chiaramente anche uno stretto legame con la finalità rieducativa, dato che le prescrizioni che il giudice può legittimamente imporre devono riguardare lo studio, il lavoro o altre attività utili per l’educazione del minore.

Quanto alla misura del collocamento in comunità, che non ha corrispondenti tra le misure previste per gli adulti, essa è certamente volta a limitare il più possibile l’applicazione della custodia cautelare. Quest’ultima può essere disposta solo quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni.

Fuori da tali casi, la custodia cautelare in carcere può essere applicata quando si procede per altri gravi delitti previsti dalla legge. Inoltre, tra le esigenze cautelari non è previsto il pericolo di fuga.

Con riferimento alle misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità, è significativo il fatto che l’allontanamento ingiustificato del minorenne dall’abitazione o dalla comunità non costituisca evasione.

I termini di durata massima della custodia cautelare sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.

Lascia un commento