Tradizionalmente, parte della dottrina attribuisce al processo penale una funzione meramente strumentale rispetto al diritto penale sostanziale: si ritiene, cioè, che la funzione principale del processo penale sia quella di dare attuazione al diritto penale e di costituire, quindi, per questa via, il mezzo per accertare la sussistenza concreta della fattispecie penale incriminatrice, il soggetto colpevole e la sanzione da applicare allo stesso nel caso concreto.
Tale concezione strumentale è stata mutuata dalla dottrina civilistica, ove infatti si afferma che il processo civile è servente all’ applicazione del diritto sostanziale; siffatta opera di mutuazione, tuttavia, non sembra corretta, perché mentre nell’ ambito del processo civile si dibattono interessi e diritti disponibili, nel processo penale i diritti sono indisponibili: da un lato, vi è l’ interesse dello Stato alla punizione del colpevole; dall’ altro, il diritto alla libertà personale dell’ imputato.
Alla luce di ciò, allora, altra parte della dottrina rivendica la totale autonomia del diritto processuale penale rispetto al diritto sostanziale. In questa prospettiva, il processo penale viene ad assolvere ad una duplice funzione: quella di accertamento dei fatti costituenti reato (per i quali sia stata esercitata l’ azione penale da parte del pubblico ministero) e quella, fondamentale, di tutela dei diritti dell’ imputato, presunto innocente (e di tutte le altre parti processuali).