Con l’ espressione immediatezza si intende far riferimento al modo attraverso il quale il giudice deve venire a conoscenza delle prove che dovrà, poi, valutare per la pronunzia della sentenza: la conoscenza, cioè, deve realizzarsi nel contraddittorio delle parti, mediante la percezione diretta del dato probatorio, che nel caso di prova dichiarativa si verifica grazie all’ oralità (per questo motivo, si può dire che i princìpi di immediatezza, di oralità e del contraddittorio rappresentano una monade inscindibile).
Tuttavia, proprio in virtù di questa inscindibilità, il principio di immediatezza trova dei limiti di applicazione in corrispondenza con le ipotesi di deroga previste dall’ art. 111, 5° co. Cost. In questa prospettiva, il principio di immediatezza cede, ad es., dinanzi all’ impossibilità sopravvenuta di compiere un atto divenuto irripetibile per una causa oggettivamente imprevedibile: in tal caso, si riafferma il principio di non dispersione delle prove e, quindi, si può tener conto di elementi di prova formatisi in assenza di contraddittorio ed in assenza del giudice chiamato a decidere (si pensi alla persona informata sui fatti, la quale dopo aver reso una dichiarazione al pubblico ministero, nel corso delle indagini, abbia subìto un grave incidente con perdita totale della memoria e non sia più in grado, quindi, di deporre come testimone in dibattimento).
Diversa è, invece, l’ ipotesi nella quale l’ atto probatorio divenga irripetibile per una causa prevedibile: in questo caso, infatti, su richiesta di parte, il mezzo di prova deve essere assunto in una fase precedente al giudizio, nel rispetto del contraddittorio, ma in presenza di un giudice diverso da quello del dibattimento (si pensi, ad es., all’ incidente probatorio, ove il mezzo di prova viene assunto innanzi al g.i.p. o al g.u.p., ma nel contraddittorio delle parti).
Il principio di immediatezza è, poi, funzionalmente collegato al principio del libero convincimento, in virtù del quale il giudice ha il potere-dovere di valutare in maniera libera gli elementi probatori disponibili, purché non sconfini nelle mere congetture. Per poter far ciò, è necessario che il giudice partecipi personalmente alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, perché in questo modo egli ha la possibilità di controllare il rispetto delle regole, di avvalersi del contributo dialettico delle parti, di intervenire personalmente per avere chiarimenti e di percepire con i propri sensi particolari comportamenti di determinati soggetti (si pensi, ad es., ai gesti di un testimone ovvero alle frasi provenienti dal pubblico o dalle parti, etc.).