Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :
- le ispezioni;
- le perquisizioni;
- i sequestri;
- le intercettazioni di comunicazioni.
L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 244 co. 1). Essa viene normalmente disposta dall’autorità giudiziaria, la quale, qualora il reato non abbia lasciato tracce o effetti materiali, deve cercare di individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni. In ogni caso può disporre rilievi e operazioni tecniche, adottando misure dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione (co. 2). L’ispezione, disposta con decreto motivato, può svolgersi anche con l’impiego di poteri coercitivi: sia il giudice che il pubblico ministero, infatti, possono chiedere l’intervento della polizia giudiziaria.
L’ispezione può essere disposta:
- dal giudice nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale;
- dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria da questo delegata nel corso delle indagini preliminari.
- direttamente dalla polizia giudiziaria in situazioni di emergenza, sotto la forma dei cosiddetti accertamenti e rilievi.
L’ispezione personale, avente ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso, presenta una normativa particolare (art. 245):
- prima che si proceda tale ispezione, l’interessato viene avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché questa sia idonea e prontamente reperibile (co. 1);
- l’ispezione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, ove possibile, del pudore della persona (co. 2);
- l’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico, caso in cui l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni (co. 3).
Alcune norme valgono specificatamente per l’ispezione di luoghi e cose. L’imputato e la persona che ha la disponibilità del luogo in cui viene eseguita l’ispezione hanno diritto ad avere copia del decreto che autorizza l’ispezione stessa (art. 246 co. 1). L’autorità giudiziaria, oltre al potere di disporre della forza pubblica, ha il potere di ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (co. 2).