Il tribunale per i minorenni è un organo giudicante a composizione collegiale che ha il compito di esercitare la funzione giurisdizionale di primo grado nelle controversie in cui sono coinvolti i soggetti con età inferiore a 18 anni. Solo in alcuni casi di natura civile la competenza a giudicare nella materia minorile è attribuito ad altri organi giudiziari: tribunale o giudice tutelare.
Il tribunale per i minorenni decide con un collegio formato da 2 magistrati di professione e 2 giudici onorari, denominati esperti perché nominati dal CSM in ragione di specifiche competenze tecniche nelle problematiche minorili.
In sede civile è competente a giudicare un’ampia serie di casi indicati tassativamente dalla legge e che prevedono un intervento del giudice a tutela dell’interesse del minore: si spazia dai provvedimenti in materia di potestĂ dei genitori sui figli alle competenze in materia di status del minore; dai provvedimenti in materia di diritti patrimoniali del minore ad alcune competenze autorizzative e di controllo. Alcune funzioni civili sono assegnate ad un giudice monocratico.
La legge che disciplina l’adozione attribuisce al presidente del tribunale, o ad un giudice da lui delegato, ampie facoltĂ istruttorie nell’ambito del procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono del minore; in pendenza del medesimo procedimento, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato può adottare nei casi di urgente necessitĂ ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore e può anche impartire i genitori e agli eventuali parenti del minore le prescrizioni che ritiene idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
In sede penale, il tribunale per i minorenni si configura come giudice unico di prima istanza nei confronti di tutti i soggetti che al momento della commissione del reato non hanno ancora raggiunto la maggiore età ; la competenza è dunque generale ed esclusiva e comprende anche i reati militari commessi dei minori. Alla sua cognizione sono attribuiti tutti i reati commessi dalle persone minori di 18 anni e maggiori di 14. Gli infraquattordicenni sono considerati dalla legge non imputabili oppure incapace di intendere di volere e pertanto non assoggettabili appena e non suscettibili di essere sottoposti a procedimento penale.
All’interno del tribunale per i minorenni sono istituite varie figure giurisdizionali con competenze specifiche nelle diverse fasi del procedimento penale minorile, tra cui:
- il gip: organo giudicante che assolve le stesse funzioni di garanzie di controllo con riferimento alla giustizia degli adulti, ma con due differenze: la sua competenza è limitata alla fase delle indagini e non si estende all’udienza preliminare; ha poteri di definizione anticipata del procedimento penale mediante pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per non imputabilitĂ del minore e per irrilevanza del fatto.
- Il gup: è un organo giudicante formazione collegiale, composto da 1 magistrato di professione e da 2 giudici onorari, un uomo e una donna. Celebra l’udienza dopo che il pm ha esercitato l’azione penale, e decide in ordine al proscioglimento o al rinvio a giudizio dell’imputato; nei casi previsti dalla legge presiede anche i riti speciali. Tale organo ha facoltĂ di definire il procedimento penale con provvedimenti che si fondano su valutazioni della personalitĂ del minore e sui giudizi prognostici in ordine alla commissione o meno di ulteriori reati.
Al tribunale per i minorenni sono assegnate le funzioni del tribunale della libertĂ nei confronti dei soggetti minorenni, con competenze analoghe alla giustizia degli adulti.
Nel tribunale dei minori un giudice di professione esercita monocraticamente le funzioni di magistrato di sorveglianza, con il compito di vigilare e controllare l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni.
Le funzioni del tribunale di sorveglianza nei confronti dei minori sono assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni.
Entrambi gli organi della magistratura minorile di sorveglianza esercitano le proprie competenze nei confronti di tutti i soggetti che hanno commesso il reato durante la minore età e sino a quando non hanno compiuto il 25° anno. Le pene sono eseguite secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni soltanto fino al compimento del 21º anno di età .
I magistrati minorili che esercitano funzioni di sorveglianza possono essere adibiti anche ad altre funzioni giudiziarie.
Al tribunale per i minorenni è attribuita una competenza, denominata «amministrativa», in materia di rieducazione dei minori che danno manifeste prove di irregolaritĂ della condotta e del carattere, come ad es. abbandono della scuola dell’obbligo, fughe da casa, alcolismo, uso sostanze stupefacenti, ecc. Nell’ambito di tale competenza, il tribunale può adottare 2 diverse tipologie di provvedimenti limitativi della libertĂ personale, intesi ad assicurare la rieducazione e il reinserimento nella vita sociale:
- l’affidamento al servizio sociale
- il collocamento in casa di rieducazione
I provvedimenti amministrativi cessano quando il minore appare interamente riadattato o quando nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione.
Il tribunale per i minorenni esercita le sue attribuzioni nell’ambito territoriale denominato distretto, che coincide con i confini regionali. Attualmente, quelli in funzione sono 29 e sono istituiti in tutte le cittĂ sede di corte d’appello o di sezione distaccata. Ad ogni tribunale sono assegnati: un presidente con funzioni di capo dell’ufficio, alcuni magistrati di professione e dei giudici onorari esperti nelle problematiche minorili.
Anche i tribunali per i minorenni presentano dimensioni variabili: si va dalle sedi di piĂą piccole dimensioni con dotazione organica di 3 unitĂ ad altre composte da + di 10 magistrati.