La disciplina del processo civile davanti al giudice di pace limita le formalità processuali; sono difatti contenuti i costi della domanda di giustizia e vengono differenziate le modalità decisorie del giudice di pace.
In deroga alle norme che disciplinano il processo civile ordinario, si è ammessa la proposizione orale della domanda e si è stabilito che sia lo stesso giudice di pace a far redigere il processo verbale, il quale dovrà essere notificato il convenuto a cura della parte attrice. Anche il contenuto della domanda è stato semplificato e ridotto a:
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indicazione del giudice di pace e delle parti
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esposizione dei fatti
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indicazione dell’oggetto della causa
Per favorire il ricorso al giudice di pace anche per la tutela dei diritti di modesto valore economico, il legislatore ha riconosciuto ad entrambe le parti la facoltà di stare in giudizio personalmente senza l’ausilio di un avvocato nelle controversie di valore non superiore a euro 516,46 e in tutti gli altri casi in cui il giudice di pace autorizza l’esercizio dell’autodifesa in virtù della natura e dell’entità della lite.
Per limitare i costi del processo la legge ha previsto una ridotta imposizione fiscale in relazione alle controversie e alle attività di conciliazione il cui valore non eccede la somma di euro 1.033.
Il legislatore ha poi stabilito che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede la somma di euro 1100, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relative a contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari e quelle di opposizione a ordinanze di ingiunzione in materia di illeciti depenalizzati. Quindi, nel pronunciare la sua sentenza, il giudice di pace non è strettamente vincolato alle norme giuridiche che disciplinano il caso concreto e può risolvere la lite facendo riferimento ai valori di giustizia sostanziale che secondo la sua personale valutazione giustificano nel caso singolo una deroga o una limitazione delle regole di diritto.
Ciononostante, il giudice di pace non è mai legibus solutus, perché è sempre tenuto a rispettare i principi costituzionali, le norme comunitarie, le disposizioni processuali e i principi regolatori della materia.
Vi è poi da differenziare le sentenze:
- pronunciate secondo diritto: sono sempre appellabili, senza limitazioni, davanti al tribunale
- emesse secondo equità: appello concesso esclusivamente per motivi specifici à violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie e violazione dei principi regolatori della materia
La funzione giurisdizionale penale devoluta al giudice di pace comprende la competenza a giudicare in ordine ad un’ampia serie di reati di limitato allarme sociale tassativamente indicati dalla legge. Alcuni di essi costituiscono manifestazione della microconflittualità interindividuale; si tratta dei reati di:
■ ingiuria ■ minaccia ■ furto perseguibile a seguito di querela
■ diffamazione ■ lesioni semplici ■ sottrazione di cose comuni
■ danneggiamento ■ percosse
Altri si configurano come espressione immediata e diretta della particolare microcriminalità che ha ad oggetto interessi a carattere diffuso e sovraindividuale, come:
■ reati di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori
■ somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente
■ atti contrari alla pubblica decenza delitti stabiliti da leggi speciali in materia di sicurezza dei giocattoli
■ commercio di farmaci e dispositivi medici
■ attività trasfusionali relative al sangue umano
Altri reati hanno infine ad oggetto la tutela di beni giuridici la cui titolarità è considerata di natura prettamente statale, come il caso di alcune specifiche fattispecie in materia di referendum e di elezioni della camera dei deputati e degli organi delle amazzoni comunali.
I reati attribuiti la competenza del giudice di pace sono riservati al giudice del tribunale nei casi in cui ricorrano talune circostanze aggravanti e in particolare:
a) reati di criminalità organizzata
b) reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
c) reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità
Anche in sede penale vi è una disciplina processuale che favorisce la massima semplificazione della fase investigativa e della fase dibattimentale. Sono state poi introdotte alcune disposizioni che valorizzano il ruolo della polizia giudiziaria e quello della vittima del reato.
La legge stabilisce che nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace l’attività di indagine è affidata in via esclusiva alla polizia giudiziaria che ha il compito di svolgere di propria iniziativa gli atti di indagine necessarie per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione dell’autore del reato e provvede a riferire i risultati delle investigazioni al pm entro 4 mesi con una relazione scritta.
Se la notizia di reato è ritenuta fondata dalla polizia giudiziaria, questa provvede a formulare, nella medesima relazione scritta, un’ipotesi di imputazione da sottoporre al pm, enunciando i fatti preventivamente accertati in forma chiara e precisa e indicando gli articoli di legge che si assumono violati.
Al pm sono rimaste esclusive funzioni di controllo sulla fondatezza della notizia di reato e sulla completezza delle indagini, oltre al compito di formulare l’imputazione e di citare in giudizio l’imputato. Al pm, in via eccezionale, è consentito di assumere la direzione delle indagini, provvedendo personalmente allo svolgimento delle attività di investigazione oppure avvalendosi della polizia giudiziaria, alla quale la pubblica accusa potrà delegare l’esecuzione di specifici atti o impartire le direttive di indagine.
Durante la fase delle indagini preliminari, le funzioni di garanzia e controllo sono attribuite ai soli uffici del giudice di pace istituiti nelle città sede di tribunale.
Alla vittima del reato la legge riconosce la facoltà di proporre il ricorso immediato al giudice di pace in tutti i casi in cui si ipotizza un tipo di reato perseguibile a querela della persona offesa e si sia in presenza di sufficienti elementi di prova. In tal caso al pm restano funzioni di controllo preventivo in ordine all’ammissibilità del ricorso. La funzione di tale istituto processuale è di consentire alla vittima del reato di giungere all’udienza di prima comparizione in tempi più brevi di quanto non sia possibile con la procedura ordinaria.