Il magistrato di sorveglianza esercita monocraticamente nell’ambito del settore penale funzioni di carattere amministrativo e funzioni di carattere giurisdizionale attinenti alle modalità di esecuzione delle pene e delle altre misure restrittive della libertà personale.

In sede amministrativa è chiamato ad assolvere il ruolo di garante della legalità all’interno delle carceri, con funzioni di controllo dirette a salvaguardare i diritti e gli interessi delle persone sottoposte a riparazione o limitazione della libertà personale. Difatti, vigila sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e sulla regolarità dell’esecuzione delle pene e della custodia cautelare degli imputati.

Inoltre, approva il programma di trattamento rieducativo predisposto dall’amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti, decide sui reclami dagli stessi proposti e concede ai detenuti permessi e licenze.

In sede giurisdizionale ha limitate competenze in materia di sanzioni sostitutive e di misure alternative alla detenzione. Si tratta di funzioni che il magistrato di sorveglianza assolve d’urgenza e in via anticipata rispetto al successivo e definitivo intervento del tribunale di sorveglianza, come, ad es. le competenze relative alla modifica delle prescrizioni stabilite con il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

Si tratta di competenze specifiche in materia di trasformazione, unificazione revoca delle misure di sicurezza in corso di applicazione, nonché in ordine al riesame della pericolosità sociale dei soggetti sottoposti alle stesse misure al termine del periodo di applicazione. Un’ulteriore competenza di notevole rilievo riguarda la concessione del beneficio della riduzione di pena per liberazione anticipata.

Tale organo è istituito presso le 58 sedi di tribunale indicate dalla legge.

Il tribunale di sorveglianza esercita le funzioni penali stabilite dalla legge nei confronti di tutti i soggetti condannati ad una pena detentiva; è istituito in ogni sede di corte d’appello e di sezione distaccata.

Decide con un collegio misto formato da 2 magistrati di professione e 2 esperti nominati dal CSM. Almeno 1 dei 2 giudici di professione deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione si colloca il condannato interessato alla decisione. In caso di parità di voti all’interno della camera di consiglio prevale sempre l’opinione del presidente.

Il tribunale di sorveglianza è competente ad adottare svariati provvedimenti che personalizzano il trattamento penitenziario e adattano le modalità di esecuzione della pena al percorso risocializzativo compiuto da ogni detenuto. Si tratta di provvedimenti che consentono attenuazioni e mitigazioni del rigore della pena detentiva.

Nei casi indicati dalla legge, il tribunale di sorveglianza è competente a decidere, in sede di impugnazione, anche sui ricorsi contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e contro le sentenze di condanna, proscioglimento o non luogo a procedere che dispongono l’applicazione di una misura di sicurezza.

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