Il giudice di pace è stato istituito con la l. 374/1991. Si configura come un organo giudicante a struttura monocratica collocato alla base della piramide giudiziaria. Nell’ambito della materia civile ha giurisdizione di primo grado relativamente alle cause di piĂą modesta entitĂ  ed ha una funzione conciliativa in sede non contenziosa in quasi tutti i rapporti giuridici controversi.

Dal 2002, al giudice di pace è assegnata la giurisdizione di primo grado in materia penale, limitatamente ai reati di più lieve allarme sociale e di più facile accertamento probatorio previsti dal D.lgs. 274/2000.

In sede non contenziosa, il giudice di pace procede ad una composizione bonaria delle liti di natura civile: si tratta di un tentativo di conciliazione che il giudice può svolgere, su istanza della parte interessata e con il consenso della controparte, prima di essere investito dell’obbligo di risolvere la controversia nelle forme tipiche della giurisdizione. Si tratta pertanto di un procedimento autonomo, preventivo e facoltativo che ha lo scopo di evitare la proposizione della domanda giudiziale attraverso una composizione anticipata del conflitto.

La funzione conciliativa non contenziosa del giudice di pace è senza limite di valore e si estende a tutte le cause relative ai diritti disponibili dell’individuo.

In sede giurisdizionale, il giudice di pace ha una competenza definita secondo i criteri del valore e della materia.

In base al criterio del valore è competente a decidere sulle cause:

a)    relative a beni mobili di valore non superiore a euro 2582,28 che non siano attribuite alla competenza per materia di un altro giudice

b)    di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino ad un valore massimo di euro 15.493,71

In base al criterio della materia all’giudice di pace spettano le cause:

a)    relative ad opposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi per il piantamento di alberi e siepi

b)    che hanno ad oggetto la misura e le modalitĂ  d’uso dei servizi di condominio

c)    relative a rapporti fra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, di esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità

Il giudice di pace è competente per il giudizio di opposizione per le ordinanze-ingiunzioni delle autorità amministrative in materia di illeciti depenalizzati. Giudica su tutte le opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a euro 15.493,71 ad eccezione di quelle espressamente attribuite dalla legge al tribunale.

Al giudice di pace sono poi attribuite delle competenze in ordine a:

a)    convalida dei provvedimenti del questore di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero extracomunitario espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché irregolare

b)    convalida dei provvedimenti del questore di trattenimento del cittadino straniero extracomunitario nei centri di permanenza temporanea e di assistenza in attesa dell’esecuzione del decreto di espulsione

c)    ricorsi contro il decreto di espulsione del cittadino straniero extracomunitario emesso dal prefetto nei casi previsti dalla legge

Il giudice di pace provvede anche in ordine a convalida, modifica e revoca delle misure interdittive della libertà di movimento comminate dal questore nei confronti di chi, per farne uso personale, importa, acquista o detiene illecitamente sostanze stupefacenti creando pericolo per la sicurezza pubblica. Tali misure sono applicabili solo se il trasgressore è già stato condannato per reati contro la persona, il patrimonio o per violazione della legge sugli stupefacenti oppure se lo stesso è già destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza.

Le sanzioni amministrative soggette a convalida da parte del giudice di pace possono avere ad oggetto, per la durata massima di due anni, le seguenti prescrizioni:

  • obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia
  • obbligo di rientrare e permanere nella propria abitazione secondo orari prestabiliti
  • divieto di frequentare determinati locali pubblici
  • divieto di allontanarsi dal Comune di residenza
  • obbligo di comparire in un ufficio di polizia negli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici
  • divieto di condurre veicoli a motore

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