La Repubblica protegge “la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31.2 Cost.).

Per quanto riguarda gli organi della giustizia penale minorile, presso ogni sede di Corte d’appello, o sezione distaccata, è situato il tribunale per i minorenni. Si tratta di un organo collegiale composto da:

  • 2 magistrati togati (cioè un magistrato d’appello, in qualità di presidente, e uno di tribunale)
  • 2 giudici onorari, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, cultori di certe materie e che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi nel distretto di Corte d’appello o sezione distaccata da chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto il 18° anno d’età. È irrilevante l’eventuale connessione con procedimenti contro imputati maggiorenni; inoltre la connessione non opera nemmeno tra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Le funzioni di g.i.p. sono svolte da un organo monocratico, mentre per l’udienza preliminare è competente un collegio composto da un magistrato togato e da due giudici laici.

In 2° grado il giudizio spetta alla sezione per i minorenni presso la Corte d’appello, costituita da:

  • 1 magistrato di Cassazione, in qualità di presidente
  • 2 giudici d’appello
  • 2 giudici onorari.

Per quanto riguarda il difensore, la legge stabilisce a carico del consiglio dell’ordine forense la predisposizione di elenchi di difensori con specifica preparazione nel diritto penale minorile, ai fini della difesa d’ufficio.

Le funzioni di p.m. sono svolte

  1. in primo grado dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale ufficio si avvale di una sezione specializzata di polizia giudiziaria, il cui personale è “dotato di specifiche attitudini e preparazione”;
  2. in secondo grado dal procuratore generale presso la Corte d’appello.

Le attribuzioni della magistratura di sorveglianza, nei confronti di chi, al momento della commissione del reato, non aveva ancora compiuto gli anni 18 e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sono esercitate dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e dal tribunale stesso.

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