Nei confronti dei minorenni, la pena detentiva deve essere utilizzata come extrema ratio. Tuttavia, qualora gli altri strumenti risultino inidonei, la pena detentiva dovrà essere eseguita.
A tal fine, l’ordinamento ha previsto la creazione di istituti carcerari specifici, facenti parte dei centri per la giustizia minorile, dove è privilegiata la formazione scolastica e professionale. I centri per la giustizia minorile sono, inoltre, sede degli istituti di semilibertà.
La disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà non presenta deroghe rispetto a quanto previsto per gli adulti.
La detenzione domiciliare, invece, è applicabile più ampiamente: per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro, famiglia, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, le pene fino a 4 anni, quando trattasi di persona minore degli anni 21.
Si aggiunga infine che la liberazione condizionale, che permette di trascorrere in libertà vigilata la residua pena, qualora il condannato abbia tenuto un comportamento che faccia ritenere sicuro il ravvedimento (art. 176 c.p.), può essere ordinata dal tribunale per i minorenni in qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.