La richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice (art. 416) e deve contenere (art. 417 co. 1):
- le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo e quelle dell’offeso;
- l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare la applicazione di misure di sicurezza;
- l’indicazione delle fonti di prova acquisite;
- la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio.
Il legislatore ha escluso la possibilità di rendere tale richiesta un atto motivato, al fine di non appesantire il pubblico ministero da un lato e non condizionare in alcun modo il giudice per l’udienza preliminare dall’altro.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, fissa con decreto il giorno (non oltre trenta giorni dalla data del deposito), l’ora ed il luogo dell’udienza in camera di consiglio (art. 418). Di tale fissazione deve esserne dato avviso all’imputato, al suo difensore ed al pubblico ministero, che sono avvisati anche dell’obbligo di trasmettere la documentazione delle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 co. 2): le indagini di parte, infatti, da questo momento in poi, non rappresentano più un’attività segreta.