L’avocazione delle indagini consiste nel potere del procuratore generale presso la corte di appello di sostituirsi, nello svolgimento delle attività di indagine, nell’esercizio dell’azione penale e nelle funzioni di accusa in giudizio, al procuratore della Repubblica del distretto di corte di appello che secondo le norme generali del c.p.p. è legittimato a procedere. Si tratta di un istituto di garanzia contro le inerzie dei magistrati del pm per assicurare l’effettiva attuazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale di fronte a eventuali omissioni, ritardi o inefficienze degli uffici requirenti.

Il potere di avocazione è ammesso quando sia necessario porre rimedio a situazioni di inerzia o stasi procedurale nonché situazioni di contrasto o mancato coordinamento tra pm che appartengono a diversi uffici di procura e che procedono a indagini collegate di criminalità organizzata di tipo comune o terroristico-eversivo.

L’avocazione delle indagini per motivi di inerzia o stasi del procedimento penale è disposta quando:

  1. il pm non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge
  2. non è possibile provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato requirente designato per le indagini a seguito della sua astensione o incompatibilità
  3. il procuratore della Repubblica omette di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato in presenza di fattispecie di astensione

L’avocazione connessa all’ipotesi di inerzia del pm può essere disposta quando:

  1. il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal magistrato per le indagini
  2. il giudice ordina, in sede di udienza preliminare, l’integrazione delle indagini

Il procuratore generale dispone l’avocazione per motivi di contrasto o mancato coordinamento quando non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno avuto esito positivo le riunioni svolte.

L’avocazione delle indagini è disposta dal procuratore generale con decreto motivato, che deve essere trasmesso in copia al CSM ed ai procuratori della Repubblica interessati. Entro 10 giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la corte di cassazione il quale, se lo accoglie, revoca il decreto di avocazione e dispone la restituzione degli atti.

Disposta l’avocazione, il procuratore generale provvede allo svolgimento delle indagini preliminari e gli effetti del provvedimento perdurano sia nella fase dell’udienza preliminare che nel corso del processo di primo grado.

La sorveglianza sui magistrati e sugli uffici di procura del distretto costituisce il potere del procuratore generale finalizzato ad assicurare buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione della giustizia, attraverso l’individuazione e la segnalazione ai titolari dell’iniziativa disciplinare dei comportamenti suscettibili di sanzione.

Tale attività di controllo ha ad oggetto sia il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, sia il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti. A tal fine, il procuratore generale acquisisce dati e notizie delle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la corte di cassazione una relazione annuale.

La sorveglianza sulla polizia giudiziaria consiste in un’attività di controllo sul corretto adempimento da parte della stessa dei compiti ad essa affidati dal PM e dall’autorità giudiziaria. Il procuratore generale coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto per assicurare la disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria.

Il procuratore generale ha funzioni di controllo sull’organizzazione della PG relative all’accesso alle sezioni e ai servizi di polizia giudiziaria, ai trasferimenti e alle promozioni del personale assegnato. Egli inoltre può esercitare l’azione disciplinare nei confronti degli appartenenti ai vari corpi che esercitano funzioni di polizia giudiziaria.

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