La Corte suprema di Cassazione ha la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione giurisprudenziale del diritto sul territorio nazionale. Il suo compito principale è quello di decidere su questioni di diritto che le vengono sottoposte  nei ricorsi civili e penali che ad essa pervengono nelle giurisdizioni di merito.

I ricorsi civili e penali sono di regola decisi da collegi composti da 5 magistrati, nell’ambito di 5 sezioni civili e 7 sezioni penali.

Per la cause particolarmente rilevanti vi sono due particolari sezioni, dette «sezioni unite civili» e «sezioni unite penali» che giudicano con collegi composti da 9 magistrati.

 L’organico della Corte comprende 396 magistrati.

1. Rappresentazione grafica degli organi giudicanti e requirenti della giurisdizione ordinaria

Cassazione

La Procura generale presso la Corte di Cassazione svolge la funzione requirente per tutti i ricorsi  civili e penali su cui decide la corte di cassazione. Il suo organico comprende 72 magistrati.

Le Corti di appello sono 26, cui si aggiungono 3 sedi distaccate. L’ambito territoriale di competenza di ogni corte è detto «distretto». Il numero di tribunali compresi nei singoli distretti è variabile: dai 17 del distretto di Torino ai 2 tribunali del distretto di Lecce.

Le Corti di appello decidono in fatto e diritto gli appelli in materia civile e penale riguardanti le pronunce dei tribunali compresi nel loro territorio di competenza. Sia per le cause civili che per quelle penali giudicano, di regola, con collegi composti da 3 magistrati.

In tutte le Corti d’appello operano le Corti d’assise d’appello che giudicano gli appelli riguardanti reati di particolare gravità (appelli contro i provvedimenti delle corti di assise di primo grado), con un collegio composto da 2 magistrati togati e da 6 giudici popolari.

Il loro ambito di competenza territoriale corrisponde a quello delle regioni. In alcune regioni, tuttavia, vi è più di una corte di appello: ad esempio, in Lombardia, Campania e Puglia le corti di appello sono due ed in Sicilia addirittura quattro. Il numero dei magistrati assegnati alle corti di appello varia da sede a sede.

Dal 2001 e uno le 26 corti d’appello includono nel loro organico anche i magistrati distrettuali, che variano da uno a otto a seconda della sede. Quando necessario, il presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario, li destina svolgere temporaneamente funzioni giudicanti negli uffici giudiziari del distretto per sostituire magistrati assenti.

Le Procure generali presso le corti d’appello sono 26 con tre sedi distaccate. Svolgono l’attività requirente di fronte ai collegi giudicanti, quasi esclusivamente nel settore penale. I loro organici variano da sede a sede e sono previsti, nell’organico, anche i magistrati distrettuali che sopperiscono alle assenze negli uffici requirenti del distretto.

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