In alcuni casi, il legislatore introduce alcuni temperamenti al principio dell’onere probatorio:

  • qualora al termine del processo il valore della cosa, il danno o la somma dovuta non siano quantificabili precisamente, il giudice non deve rigettare la domanda per incertezza del quantum (ma certezza sull’an), dovendo invece ricorrere all’equità integrativa;
    • qualora al termine del processo un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo non sia pienamente provato ma neanche sfornito totalmente di prova (semiplena probatio), il giudice non deve rigettare la domanda o l’eccezione, dovendo invece ricorrere al:
      • al giuramento suppletorio, in caso di semiplena probatio;
      • al giuramento estimatorio, in caso di impossibilità di accertamento del valore.

 Rilievi conclusivi

La struttura propria del processo civile non consente che l’obiettivo della prova civile sia qualcosa di ulteriore rispetto alla ricerca meramente tendenziale della verità materiale. Al riguardo occorre considerare due aspetti:

  • se scopo del processo è l’oggettiva applicazione della norma al caso concreto, nessuna decisione è giusta se fondata su un accertamento errato dei fatti. Ne deriva quindi l’esigenza di valorizzare la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice e di elaborare strumenti che facilitino l’effettiva acquisizione delle prove al giudizio e l’attribuzione al giudice di poteri istruttori. Tale impostazione è da adottarsi nei processi relativi a diritti indisponibili, perché in caso contrario si vanificherebbe il carattere inderogabile delle norme che prevedono diritti di tale specie;
  • se scopo del processo è la mera composizione della controversia, allora è giustificato il ricorso alla prova legale e la riduzione al minimo dell’iniziativa del giudice. Tale impostazione risulta prevalente nei processi riguardanti diritti disponibili.

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