La testimonianza (o dichiarazione testimoniale) consiste nella dichiarazione di scienza di un terzo avente ad oggetto la narrazione di un fatto percepito nel passato. Essa è la prova libera per eccellenza, anche se ha caratteristiche di prova legale (limiti di ammissibilità) e rigide modalità di acquisizione. Sussistono due tipologie di limiti di ammissibilità:

  • limiti soggettivi di ammissibilità: si esclude la possibilità di utilizzare il sapere privato di determinati terzi, ritenuti a priori inattendibili in base ad una valutazione generale ed astratta (artt. 246 ss.). Invece di consentire l’audizione di questi terzi fondandosi sulle capacità del giudice di valutare in concreto l’attendibilità delle rispettive dichiarazioni, quindi, viene sottratta al giudice qualsiasi possibilità di utilizzare tali dichiarazioni;
  • limiti oggettivi di ammissibilità, relativi alla prova nei contratti, che si distinguono in:
    • limiti di stretto diritto (es. art. 2722 co. 1);
    • limiti che possono essere superati a seguito di un giudizio di verosimiglianza del giudice sulla base delle caratteristiche concrete della fattispecie (es. art. 2721 co. 2).

Un ulteriore limite oggettivo lo ritroviamo nell’art. 621, riguardante la prova testimoniale nell’opposizione di terzo nell’espropriazione mobiliare. Più che un limite di ammissibilità, tuttavia, in questo caso si prevede un’estensione della responsabilità per debito altrui fondata sulla localizzazione del bene.

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