I termini per proporre appello sono di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434 co. 2) e di un anno dalla pubblicazione ex art. 327. L’atto di appello, da proporsi con la forma del ricorso depositato in cancelleria, deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici dell’impugnazione e le indicazioni prescritte dall’art. 414 (co. 1). Si è posto il problema di individuare le conseguenze della proposizione dell’appello nella forma dell’atto di citazione:

  • se la controversia di primo grado si è svolta nelle forme del rito del lavoro, in tanto la proposizione dell’appello nella forma dell’atto di citazione è idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata per decorsi di termini in quanto l’atto di citazione sia depositato entro i termini per appellare presso la cancellerai del giudice ad quem;
  • se la controversia di primo grado si è svolta nelle forme ordinarie, l’appello è validamente proposto con atto di citazione notificato ma non depositato presso la cancelleria del giudice ad quem entro i termini per appellare.

 Presentato il ricorso di appello, l’art. 435 prevede un meccanismo per l’instaurazione del contraddittorio che ricalca quello previsto per il primo grado dall’art. 415. La notificazione al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza in violazione dei termini massimi previsti dall’art. 415 co. 5 e 6 e dall’art. 435 co. 3 e 4, tuttavia, non determina nullità del ricorso:

  • in caso di notificazione del ricorso e del decreto in violazione dei termini minimi previsti dall’art. 435, il giudice, qualora l’appellato rimanga contumace, deve fissare una nuova udienza di discussione e disporre la rinnovazione della notificazione all’appellato nel rispetto dei termini minimi di difesa, mentre se l’appellato si costituisce deve limitarsi a differire lo svolgimento dell’udienza allo scopo di consentirgli di apprestare le sue difese;
  • in caso di mancata notificazione del ricorso e del decreto, il giudice all’udienza di discussione deve chiudere in rito il processo a causa della mancata attivazione del contraddittorio, a meno che l’appellato non eccepisca l’invalidità.

 L’art. 436, ricalcando l’art. 416, dispone che la costituzione del convenuto deve aver luogo almeno dieci giorni prima dell’udienza (co. 1), depositando in cancelleria il fascicolo e una memoria difensiva nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le difese (co. 2) e, se propone appello incidentale, devono essere indicati i motivi specifici su cui si fonda l’impugnazione (co. 3).

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