Per favorire il simultaneus processus di cause riconvenzionali e cause principali, l’art. 36 applica la disciplina di cui agli artt. 34 e 35. Il giudice competente per la causa principale, quindi, conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedono la sua competenza per materia o valore . In caso contrario applica le disposizioni dei due articoli precedenti , rimettendo entrambe le controversie al giudice superiore (art. 34), sempre che il giudice originariamente adito non abbia provveduto ad applicare l’istituto della condanna con riserva di eccezioni di cui all’art. 35.
Per individuare il legame che unisce domanda principale e domanda riconvenzionale occorre tener conto dello scopo che il convenuto intende conseguire quando, in un momento successivo a quello della proposizione della domanda originaria da parte dell’attore, propone a sua volta domanda nei confronti di questo:
- in caso di domanda riconvenzionale connessa con quella originaria per mera identità di parti (ipotesi non prevista dall’art. 36 ma ricondottavi dalla giurisprudenza), il convenuto non fa altro che approfittare dell’instaurazione di un processo per far valere un diritto che egli vanta nei confronti dell’attore originario. La domanda riconvenzionale, quindi, non costituisce uno sviluppo dell’attività difensiva del convenuto in quanto con essa egli non contesta la fondatezza della domanda principale;
- in caso di domanda riconvenzionale dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore, vale quanto detto nel punto precedente, a patto che il titolo non sia contestato dal convenuto ma solo posto a fondamento della sua domanda (es. convenuto per il pagamento del prezzo che, non contestando l’esistenza del contratto di compravendita, propone domanda di condanna dell’attore alla consegna del bene);
- in caso (pregiudiziale) di domanda riconvenzionale dipendente dal titolo che appartiene alla causa come mezzo di esecuzione, possiamo individuare un rapporto di pregiudizialità tra causa principale e causa riconvenzionale in quanto il petitum della domanda riconvenzionale costituisce questione pregiudiziale relativo ad un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto oggetto della domanda principale (es. convenuto che, di fronte alla domanda principale di esecuzione del contratto, propone domanda riconvenzionale di risoluzione o annullamento). In questo caso, dato il rapporto di incompatibilità tra domanda principale e domanda riconvenzionale (domanda riconvenzionale come tutela difensiva), sussistono i presupposti per l’applicazione della condanna con riserva di eccezioni ex art. 35, sempre che la domanda contestata si fondi su titolo non controverso o facilmente accertabile;
- in caso (pregiudiziale) di domanda principale avente come petitum un diritto (o un rapporto) che rileva come fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alla situazione giuridica dedotta in giudizio dal convenuto con la domanda riconvenzionale (contrario a precedente) è la domanda riconvenzionale ad essere dipendente rispetto a quella principale (es. domanda principale di annullamento di fronte alla domanda riconvenzionale di adempimento del rapporto). In questo caso, come nei primi due, la domanda riconvenzionale non svolge alcuna tutela difensiva, di conseguenza non può trovare applicazione l’istituto della condanna con riserva di eccezioni;
- in caso (pregiudiziale) di domanda riconvenzionale con cui il convenuto si affermi titolare di un diritto autonomo incompatibile rispetto al rapporto dedotto in giudizio dall’attore (es. convenuto che, di fronte alla domanda principale di rivendica di un bene, afferma di essere lui il proprietario del bene), risulta evidente la funzione difensiva ricercata dal convenuto. Poiché non possono sussistere contemporaneamente due titolari esclusivi del medesimo bene, domanda principale e riconvenzionale si pongono in rapporto di incompatibilità reciproca.