Per i casi nei quali, in fase decisoria, il giudice investito della causa ritenga che il potere di deciderla non spetti a lui ma al tribunale nella diversa e alternativa composizione, il legislatore premette che spetta ovviamente al giudice istruttore valutare se la causa debba essere da lui decisa come giudice monocratico o rimessa al collegio.
- Può accadere innanzitutto che il collegio rilevi che essa deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice monocratico. In tal caso rimette la causa dinanzi a quest’ultimo con ordinanza non impugnabile affinchè provveda quale giudice monocratico alla decisione della controversia. Per evitare che sorgano conflitti tra il giudice monocratico e il collegio, è stabilito che l’ordinanza del collegio abbia valore vincolante per il giudice istruttore e non sia impugnabile. L’investitura del giudice istruttore avrà luogo d’ufficio, l’ordinanza dovrà essere comunicata alle parti. Il giudice istruttore dovrà comunque fissare un’udienza per la eventuale comparizione delle parti o essa potrà essere fissata anche d’ufficio.
- Ipotesi opposta: il giudice, quando rileva che una causa riservata per la decisione dinanzi a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale provvede secondo art.187-188-189 (281 cpc) e cioè valuta se la causa deve essere rimessa al collegio o trattenuta dinanzi a lui fino a maturazione per la decisione del merito. La valutazione del giudice istruttore non vincolerà peraltro il collegio che potrà ritenere che essa spetti invece al giudice monocratico. Il giudice istruttore non vincola il collegio.
- 50 cpc: le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter cpc non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’art.161 cpc. Subentra la regola che le nullità si convertono in motivi di gravame e che il giudice d’appello dovrà procedere alla decisione della causa ed eventualmente alla rinnovazione degli atti nulli compiuti nel corso del processo. Tale nullità si sottrae alla rilevabilità d’ufficio, rimanendo confinata nell’ambito delle nullità relative. La nullità inficia naturalmente ogni sentenza emessa nel processo in violazione delle norme richiamate di rito o di merito. La soluzione del conflitto di valutazioni tra giudice istruttore e collegio è dunque soltanto provvisoria. Vale solo per il giudizio di primo grado e al fine di pervenire alla pronuncia della decisione. Se la nullità non venga erroneamente dichiarata in grado di appello o se la sentenza così viziata sia stata pronunciata in grado di appello o in unico grado, la nullità dovrà essere dedotta con ricorso in cassazione e nel caso verrà cassata con rinvio della causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
- Ipotesi particolare: connessione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause dal tribunale in composizione monocratica. Il giudice istruttore ne ordina la riunione e all’esito dell’istruttoria le rimette a norma dell’art.189 al collegio il quale si pronuncia su tutte le domande a meno che disponga la separazione ai sensi dell’art.279. la norma è quella che detta che per più procedimenti relativi a cause connesse che pendano davanti allo stesso giudice, questo può disporne anche d’ufficio la riunione. La norma deve essere applicata anche quando le cause pendano dinanzi a giudici diversi della stessa sezione o a sezioni diverse del medesimo tribunale e anche quando una delle domande connesse sia stata proposta dall’attore e l’altra proposta in via riconvenzionale dal convenuto. Qualche chiarimento merita l’ipotesi della separazione: ipotesi contemplata nella norma richiamata per la quale il collegio valendosi della facoltà di cui all’art.103 e 104 decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. Nel caso in cui matura per la decisione sia la causa sulla quale di per sé dovrebbe decidere il giudice monocratico, la regola della decisione collegiale vale finché il collegio possa pronunciare su tutte le domande: non è possibile una decisione del collegio sulla sola causa che dovrebbe essere di per sé attribuita al giudice monocratico. La pronuncia sulle domande potrà essere una pronuncia di merito o su una questione preliminare o sul difetto di giurisdizione o di competenza. La regola della separazione opera solo nel ristretto ambito della norma richiamata, art.279, e non limita il potere del collegio.