Occorre individuare quali siano gli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (art. 669 quaterdecies) ai quali si applicano gli artt. 669 bis ss.:
- l’assegno provvisorio di alimenti (art. 446 c.c.), essendo considerato una misura cautelare anticipatoria tipica, rientra negli artt. 669 bis ss.;
- il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione (es. sospensione della delibera della maggioranza dei partecipanti di una comunione ex art. 1109 co. 2), rientra negli artt. 669 bis ss., ma non può essere richiesto ante causam (eccezione);
- il procedimento in forza del quale il tribunale può ordinare l’ispezione dell’amministrazione societaria e, qualora sussistano irregolarità, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari si svolge nelle forme camerali ex artt. 737 ss. e, sebbene sia tradizionalmente inquadrato nella giurisdizione volontaria, assume nella sostanza struttura di procedimento sommario semplificativo esecutivo;
- la misura cautelare tipica emanabile a favore del sindacalista interno licenziato (art. 18 della l. n. 300 del 1970) rientra negli artt. 669 bis ss.;
- la misura cautelare tipica emanabile a carico della società assicuratrice RCA qualora il danneggiato sia venuto a trovarsi in stato di bisogno a causa del sinistro rientra negli artt. 669 bis ss.