Come detto, l’art. 112 è lo sviluppo e il completamento del principio della domanda. Tale articolo dispone che il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda (limite positivo) e non oltre i limiti di essa (limite negativo) . Occorre ricordare che la sentenza dichiarativa dell’esistenza del diritto deve pronunciarsi su tutti i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi allegati e se necessario eccepiti dal convenuto:

  • il vizio di ultrapetizione (o extrapetizione) si ha quando il giudice si pronuncia oltre la domanda dell’attore o su eccezioni in senso stretto che non erano state fatte valere dal convenuto (es. domandato il mero accertamento di un determinato diritto, risulta viziata da ultrapetizione la sentenza che oltre l’accertamento disponga anche la condanna del convenuto). Tale vizio determina la nullità ex art. 161 co. 1 della sentenza, come tale destinata ad essere sanata qualora esso non sia fatto valere attraverso l’appello o il ricorso per cassazione;
  • il vizio di omessa pronuncia, da tenersi distinta dall’omessa pronuncia sulla domanda subordinata a causa dell’accoglimento della principale (comportamento corretto) deve essere distinta in due categorie:
    • l’omissione totale integra gli estremi del diniego di giustizia di cui all’art. 3 della l. n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati;
    • l’omissione parziale costituisce un vero e proprio vizio di attività che si ha allorquando il giudice non si pronuncia su tutta la domanda o su tutte le eccezioni. Tale vizio parziale determina nullità exart. 161 della sentenza suscettibile di essere fatta valere attraverso l’appello o il ricorso per cassazione:
      • se il vizio viene fatto valere non vi sono problemi, perché attraverso il meccanismo delle impugnazioni dovrà essere assicurata alla parte quella pronuncia che il giudice aveva parzialmente omesso di emanare;
      • se il vizio non viene fatto valere la questione si complica:
        • se l’omissione ha avuto ad oggetto una parte relativa ad un diritto unitario, il passaggio in giudicato della sentenza sana il vizio e la parte omessa non potrà essere dedotta in un successivo giudizio;
        • se l’omissione ha avuto ad oggetto un’intera domanda sembra corretto l’orientamento che ammette l’autonoma riproposizione della stessa.

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