L’azione, il diritto di difesa e la giurisdizione sono un complesso di poteri processuali, riconducibili rispettivamente ad attore, convenuto e giudice, che si snodano all’interno di un procedimento in contraddittorio. Nell’ambito di tali atti di esercizio di poteri assumono particolare importanza:

  • l’atto di inizio del procedimento, costituito dal primo atto di esercizio del potere di azione, ossia dalla proposizione della domanda da parte dell’attore;
  • l’atto diretto a provocare l’instaurazione del contraddittorio;
  • il provvedimento (sentenza) con cui il giudice definisce il procedimento.

La caratteristica, propria del processo, di un procedimento messo in moto su iniziativa di parte nel contraddittorio destinato a provocare l’esercizio del potere giurisdizionale fa sì che i poteri propri dell’attore, del convenuto e del giudice siano tra loro strettamente collegati, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto è funzionale all’esercizio di poteri degli altri soggetti

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