L’art. 404 disciplina due mezzi di impugnazione notevolmente diversi tra loro:

  • l’opposizione di terzo ordinaria, proponibile da parte dei terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza pronunciata tra altre persone. Tale impugnazione non è soggetta ad alcun termine di decadenza;
  • l’opposizione di terzo revocatoria, proponibile dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti contro le sentenze che sono l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Tale impugnazione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione.

Il giudice competente a conoscere dell’opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 405 co. 1) e il procedimento, la decisione e la sospensione sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per la revocazione.

L’opposizione di terzo ordinaria è un mezzo di impugnazione riservato ai terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza pronunciata tra altre persone. I terzi, quindi, non devono essere soggetti ad alcuna efficacia diretta o riflessa della sentenza pronunciata inter alios, motivo per cui il termine pregiudicati è da intendersi come danneggiati e non soggetti ad efficacia.

Occorre tener conto di tre situazioni:

  • qualora i legittimati a proporre opposizione siano i terzi titolari di diritti autonomi ed incompatibili rispetto al diritto oggetto immediato della sentenza inter alios, il motivo di impugnazione è costituito dalla titolarità da parte del terzo del diritto autonomo ed incompatibile. In questo caso l’opposizione si atteggia come mezzo di impugnazione che:
    • in caso di infondatezza del motivo accerta l’inesistenza del diritto del terzo e lascia intatta la sentenza inter partes;
    • in caso di fondatezza del motivo accerta la titolarità del diritto prevalente del terzo nei confronti di entrambe le parti del processo, rescindendo la sentenza inter alios;
    • qualora i legittimati a proporre opposizione siano i litisconsorti necessari pretermessi, il motivo di impugnazione è costituito dalla violazione del litisconsorzio necessario. In questo caso l’opposizione di terzo si atteggia come un mezzo di impugnazione a duplice fase rescindente e rescissoria;
    • qualora i legittimati a proporre opposizione siano i falsi rappresentati in ipotesi di rappresentanza volontaria, legale o organica, il motivo di impugnazione è costituito dalla falsità della rappresentanza. In questo caso l’opposizione di terzo si atteggia come mezzo di impugnazione esclusivamente rescindente che, in caso di fondatezza del motivo, si limita a rescindere la sentenza resa inter alios.

 Allo scopo di eliminare l’incertezza causata dall’esistenza della sentenza inter alios o di prevenire il danno di esecuzione, il terzo, pur non essendo soggetto ad alcuna efficacia della sentenza, può avere interesse ad impugnare direttamente la sentenza allo scopo di vedere accertato il suo diritto prevalente e di eliminare la sentenza dal mondo giuridico. Tale opposizione di terzo:

  • ha il vantaggio di essere idoneo ad eliminare la sentenza resa inter alios;
  • ha lo svantaggio di far perdere un grado di giurisdizione, essendo l’opposizione impugnabile esclusivamente in appello.

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