In base all’art. 2697 c.c., l’onere della prova è ripartito in modo tale che l’attore debba provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e il convenuto debba provare quelli modificativi, impeditivi od estintivi:
- con riferimento alle domande di accertamento positivo, la ripartizione dell’onere della prova non comporta alcuna particolarità:
- l’attore deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
- il convenuto deve provare almeno uno dei fatti estintivi o impeditivi;
- con riferimento alle domande di accertamento negativo, si pongono alcuni problemi:
- la dottrina tradizionale, allo scopo di non aggravare la condizione del convenuto in ipotesi di mero accertamento negativo, ritiene che l’attore debba provare l’inesistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto del convenuto o l’esistenza di uno dei fatti impeditivi o estintivi dello stesso. Qualora residui una qualche incertezza, il giudice deve rigettare la domanda e dichiarare l’esistenza del diritto del convenuto. Tale soluzione suscita alcune perplessità in ipotesi di azioni di accertamento negativo di diritti che possono derivare da più fatti costitutivi alternativamente concorrenti (es. diritti reali). In casi di questi tipo, in particolare:
- il convenuto, allegando in giudizio tutti i fatti costitutivi possibili, finisce per rendere diabolica la prova negativa dell’attore;
- l’attore, potendo scegliere quale fatto costitutivo porre a fondamento della domanda, farebbe ricadere la sua scelta sul fatto più facilmente dimostrabile. La libertà di scelta dell’attore, quindi, si rivelerebbe un espediente per far gravare sul convenuto il vero onere della prova;
- la dottrina tradizionale, allo scopo di non aggravare la condizione del convenuto in ipotesi di mero accertamento negativo, ritiene che l’attore debba provare l’inesistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto del convenuto o l’esistenza di uno dei fatti impeditivi o estintivi dello stesso. Qualora residui una qualche incertezza, il giudice deve rigettare la domanda e dichiarare l’esistenza del diritto del convenuto. Tale soluzione suscita alcune perplessità in ipotesi di azioni di accertamento negativo di diritti che possono derivare da più fatti costitutivi alternativamente concorrenti (es. diritti reali). In casi di questi tipo, in particolare:
- l’autore, per trovare un punto di equilibrio tra tali opposte esigenze, sostiene che:
- l’attore deve porre a fondamento della sua domanda di accertamento negativo l’inesistenza non di un fatto costitutivo alternativamente concorrente qualsiasi, ma di quel fatto costitutivo posto dal convenuto a fondamento della sua contestazione stragiudiziale;
- il convenuto, qualora l’attore riesca a provare l’inesistenza di tale fatto, deve provare l’esistenza degli altri fatti costitutivi concorrenti.
Ai sensi dell’art. 2697, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda . Tale articolo (norma in bianco) pone un onere probatorio o una regola di giudizio a seconda che sia rivolto alla parte o al giudice. Esso, in particolare, postula:
- l’identificazione del diritto fatto valere in giudizio;
- la sussunzione di tale diritto nella fattispecie legale astratta;
- l’interpretazione della fattispecie legale allo scopo di individuare i fatti rilevanti e ripartirli tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Il senso pratico dell’onere della prova consiste nel:
- porre una regola formale di giudizio per il giudice su come comportarsi quando al termine del processo risulti incerto un fatto rilevante;
- semplificare la posizione attrice permettendogli di accertare l’esistenza del diritto azionato sulla base della prova di solo alcuni dei molti fatti rilevanti a livello di fattispecie astratta (fatti costitutivi). Questo, peraltro, comporta una semplificazione della fattispecie, consentendo al giudice di conoscere dei diritti in base all’allegazione e alla prova dei soli fatti costitutivi