Nel senso processuale, “parti” sono i soggetti (attivo e passivo) della domanda. La qualità di parte appare come la qualificazione soggettiva minima, ma sempre presente nei soggetti attivi e passivi di un processo (in pratica: dove c’è un processo, ci sono sempre 2 parti). Infatti es. se al termine di un processo il soggetto non è stato dichiarato titolare dell’azione, egli avrà comunque la qualità di parte. In pratica, anche se manca il diritto fatto valere, anche se manca l’azione, anche se manca il potere di proporre la domanda in chi, ciò nonostante, l’ha proposta, ci sarà comunque un processo, quindi ci sarà la parte. Nella rappresentanza, è parte il rappresentato, mentre nella sostituzione, la parte è chiaramente il sostituto. Da ciò si deduce che è parte colui che propone la domanda in nome proprio o nel cui nome si propone la domanda, o rispettivamente colui nei cui confronti è proposta la domanda. Quando la legge impiega il termine “parte” con riferimento al titolare del rapporto sostanziale (es. 2909 con riguardo alla cosa giudicata in senso sostanziale). In questo caso si parla di “parte in senso processuale” o “sostanziale”. La qualità di parte (in senso processuale) diviene il punto di riferimento delle situazioni soggettive processuali (poteri, facoltà, oneri processuali)in ogni processo.
L’attore diventa parte quando si perfeziona la notifica al convenuto; il convenuto diviene parte quando riceve l’atto di citazione. Quindi per diventare parte, il procedimento notificatorio deve esser perfetto. Ora però per il notificante la notificazione si ritiene compiuta quando il soggetto lascia l’atto all’ufficiale giudiziario: interpretato alla lettera ciò però potrebbe creare problemi per la giurisprudenza. Es. se il soggetto sbaglia l’indirizzo, sorgono problemi.