Il legislatore vede con sfavore il rigetto in rito della domanda, poi ha previsto una serie di meccanismi sananti (cerca di evitare che il processo termini con una pronuncia di rigetto in rito perché è uno spreco di tempo e di mezzi):

– Art. 5 c.p.c.: prevede che se successivamente muta la legge o lo stato di fatto da cui dipende l’esistenza della giurisdizione e competenza, comunque se esistono le condizioni al momento in cui viene notificato l’atto di citazione, quelle condizioni esistono per sempre;

– Art. 50 c.p.c. che consente la translatio iudicii (poi estesa al difetto di giurisdizione con la L. 69/’09 Art. 59);

– Art. 164 c.p.c. che prevede dei meccanismi sananti della nullità della citazione;

– Art. 182 c.p.c. che, prima della riforma del 2009, prevedeva che se vi era un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice potesse fissare un termine entro il quale poteva costituirsi la persona cui spettava la rappresentanza (es. rappresentanza legale) o l’assistenza (es. inabilitazione), o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (es. atto del minore integrato dalla volontà del giudice tutelare). Con la riforma si è previsto che se rileva anche un vizio che importa la nullità della procura al difensore, il giudice possa fissare un termine per il rinnovo della procura (però non si parla espressamente dell’ipotesi di inesistenza della procura, perciò possono sorgere dei problemi in tale ambito);

– Art. 291 c.p.c. prevede che nell’ipotesi di contumacia del convenuto il giudice, prima di dichiarare la contumacia, guarda se vi sia un vizio di nullità della notificazione della citazione (art. 164 c.p.c. invece disciplina la nullità della citazione) prevedendo un termine per la rinnovazione che impedisce ogni decadenza (la magistratura non vi fa rientrare anche la prescrizione).

Negli ultimi anni vi era una tendenza interpretativo in senso contrario da parte dei magistrati: si inventavano delle decadenze inesistenti ricavandole in via interpretativa per arrivare ad una pronuncia sul processo più rapidamente possibile (questo per le numerose sentenze di condanna della Corte di giustizia CE per l’eccessiva durata dei processi). A fronte di questo orientamento, la riforma del 2009 ha ribadito la riduzione di importanza di queste condizioni di trattabilità ed decidibilità della causa nel merito.

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