Ai sensi dell’art. 102, se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo (co. 1). Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito (co. 2) (es. art. 784 secondo cui le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini ).
La disciplina processuale può essere così riassunta:
- qualora la domanda sia proposta solo ad alcuni dei litisconsorti necessari:
- il giudice, ordina alle parti l’integrazione del contraddittorio (meccanismo di sanatoria a carattere retroattivo) entro un termine perentorio da lui stabilito (art. 102 co. 2). Se nessuna delle parti provvede ad ottemperare all’ordine del giudice, il processo si estingue (art. 307 co. 3);
- essa è idonea a produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali: l’art. 354, infatti, dispone che, in ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, il processo continua nei confronti di tutti i litisconsorti necessari;
- il vizio di mancata integrità del contraddittorio è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Se rilevato in appello o in cassazione, tale vizio comporta sempre l’annullamento della sentenza viziata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza;
- la sentenza passata in giudicato pronunciata in assenza di un litisconsorzio necessario è inutiliter data, sia nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso sia nei confronti delle parti fra cui si è svolto il processo.