L’estromissione non è mai immediata ed effettiva, in quanto presuppone un provvedimento del giudice, che può esser impugnabile. L’ammissibilità in via generale è discutibile, perchè l’estromissione è pronunciata con sentenza (quindi si distingue poco da una pronuncia assolutoria sul merito) e anche perchè, anche se pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, è dubbio che essa realizzi un’autentica uscita dal processo, in quanto si deve ritenere che l’emananda successiva sentenza produca effetti anche verso l’estromesso. L’estromissione è disciplinata dalla legge solo in 2 specifiche figure:
a) quella del garantito (quando il garante accetta di partecipare al giudizio in suo luogo ex 108 C.P.C.)
b) quella dell’obbligato (che non contesta la sua obbligazione e accetta di depositare cioè che deve a disposizione della parte che il giudice riconoscerà creditrice). In ambo i casi, per Mandrioli, l’estromissione non sottrae il soggetto dall’efficacia dalla sentenza.