Negli ultimi anni si è pensato che il processo civile possa essere organizzato in maniera tale da tutelare gli interessi collettivi (o di gruppo) e gli interessi diffusi (o indifferenziati). A parte il fatto che una tale tutela richiede una lunga tradizione ed una esperienza e coscienza sociale come quella anglosassone che è estranea al nostro paese va detto gli interessi diffusi presentano una notevole diversità tra di loro per cui la realizzazione di alcuni di essi può essere confliggente con quella di altri. Ad es. l’interesse alla salvaguardia dell’ecologia può essere in contrasto con quello alla massima produttività delle imprese o alla piena occupazione, l’interesse alla correttezza e completezza dell’informazione può essere confliggente con l’esigenza di controllare i mass media etc. etc. Da quanto esposto risulta evidente:

1) che non è il processo la via più adeguata per apprestare la tutela in tale settore

2) che tra gli interessi diffusi ve ne sono solo alcuni che possono trovare una soddisfacente difesa nel processo ad es. quello alla tutela dei consumatori

3) che in relazione a questi interessi bisogna in primo luogo trovare il soggetto o il gruppo capace di farsene portavoce nel processo in modo indipendente ed autonomo dalle altre forze del sistema

4) che non esiste al riguardo un procedimento tipo per tali situazioni per cui ognuna di esse finisce con l’essere disciplinata autonomamente e con procedura a se stante

Al riguardo va ricordato che il legislatore per ciò che concerne il danno all’ambiente, al paesaggio e alle bellezze artistiche e naturali ha riconosciuto allo stato e agli altri enti territoriali il potere di esercitare l’azione civile anche in sede penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati all’ambiente anche se va detto che a nostro modo di vedere sarebbe stato meglio prevedere l’azione davanti alla Corte dei Conti la quale ha competenza in materia di danno erariale.

La Corte di Cassazione ha poi riconosciuto al singolo cittadino il potere di agire in giudizio a tutela della salute e della salubrità dell’ambiente mentre il legislatore ha consentito ai portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o associazioni di intervenire nel procedimento amministrativo che li riguardi (ad es. comitato dei consumatori). In definitiva si può concludere che l’esigenza di tutelare situazioni superindividuali si è andata affermando nel nostro paese anche se va precisato che vi è la tendenza del legislatore ad escludere meccanismi di autolegittimazione (organizzazioni che negli statuti si definiscono portatori di tali interessi).

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