L’azione di accertamento ha la funzione di dare certezza. Il cittadino che si rivolge al giudice con tale azione vuole conseguire attraverso il provvedimento giurisdizionale la certezza in ordine al diritto o alla situazione giuridica dedotti nel processo. Ci si è chiesti se basta il bisogno di certezza perché si possa dar vita al processo. La risposta al quesito è diversa a seconda che si ritenga l’azione di accertamento un mezzo di tutela di carattere generale ovvero un’azione tipica e quindi esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Se si accoglie la prima opinione si deve ritenere sempre esercitabile l’azione di accertamento salvo le ipotesi di giudizi palesemente inutili o defatigatori. Se si accoglie invece la seconda opinione l’azione di accertamento può essere esercitata solo nei casi tipici in cui la legge lo consenta.
Qualcuno ha ritenuto di poter argomentare l’esistenza di un’azione di accertamento di carattere generale dall’art 100 c.p.c. il quale recita che per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ma questa opinione non può essere accolta perché la norma ci dice solo che l’interesse è necessario non che l’interesse sia sufficiente. Quali siano le condizioni di carattere sostanziale a cui è preordinata la tutela giurisdizionale non può dirlo l’art 100 c.p.c. ma solo il diritto sostanziale. Nel codice civile esistono non poche disposizioni che fanno riferimento all’azione di accertamento. Gli esempi più chiari si hanno in tema di diritti assoluti e di diritti reali si pensi ad es. all’azione negatoria o confessoria o all’azione di accertamento a tutela dell’immagine e del nome dell’imprenditore. In altri termini non sembra che l’ordinamento abbia problemi nel ritenere ammissibile l’azione di accertamento in relazione a situazioni giuridiche che si svolgono fuori della collaborazione di altri soggetti.
Nel campo dei diritti di credito invece poiché la situazione conforme al diritto non può svolgersi senza la collaborazione del soggetto obbligato alcuni ritengono che l’azione di accertamento sia ammissibile solo nei casi previsti dalla legge dato che il creditore insoddisfatto deve e non può non chiedere anche la condanna del debitore. Altri invece ritengono che pur in mancanza di una norma ad hoc l’ammissibilità dell’azione di accertamento anche nel settore dei diritti relativi possa argomentarsi da altre disposizioni come ad es. quella che prevede che il riconoscimento del debito da parte dell’obbligato interrompe la prescrizione. Ciò infatti comporterebbe la legittimazione del creditore a far accertare il suo diritto al fine di interrompere la prescrizione. Posto che a nostro modo di vedere una generale azione di accertamento è compatibile con il nostro sistema va detto che il vero problema di tale azione riguarda i requisiti che la situazione d’incertezza deve avere per poter dar vita al processo. In generale si ritiene:
1) che deve trattarsi di un’incertezza che riguardi diritti o situazioni giuridiche
2) che l’incertezza non sia meramente ipotetica e subiettiva
La conferma di ciò si ha dalle disposizioni che sicuramente disciplinano l’azione d’accertamento. Per l’art 949 c.c. il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa quando ha ragione di temerne pregiudizio (cosiddetta Azione negatoria), per l’art 1079 c.c. il titolare di una servitù può agire contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Come è evidente per entrambe le disposizioni è necessario che vi sia una controversia in atto e che da essa possa derivarne ragionevolmente un pregiudizio per l’attore