Centralità dell’art. 700
La misura cautelare dell’art. 700 porta a due rilievi di ampia portata:
- il valore dell’atipicità del diritto di azione: attraverso l’art. 700 tale atipicità non si realizza solo a livello di tutela offerta dal processo ordinario di cognizione, ma anche a livello di tutela sommaria;
- il principio per cui la durata processuale non deve andare a danno dell’attore che ha ragione: tale esigenza si realizza non solo attraverso istituti specifici di diritto sostanziale e tramite le misure cautelari tipiche, ma anche attraverso la previsione generale atipica dell’art. 700.
Origine storica dell’art. 700
L’istituto dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 costituisce una delle più importanti innovazioni del codice di procedura civile del 1942. In precedenza (1865) mancava la previsione di una misura cautelare atipica, carenza questa che fu denunciata energicamente da Chiovenda, il quale cercò di desumere attraverso un’interpretazione sistematica l’esistenza di un provvedimento provvisorio di cautela in cui fosse rimessa al giudice ogni valutazione in ordine all’opportunità del singolo provvedimento e in ordine alla sua natura.
Importanza e limiti dell’art. 700
L’art. 700 fu originariamente pensata come una tipica norma di chiusura del sistema. Le modifiche legislative e lo spostamento della centralità dell’ordinamento dai valori della proprietà a quelli della persona e del lavoro, tuttavia, hanno determinato l’emersione di diritti nuovi. Dal momento che tale evoluzione non è stata seguita da un intervento organico di riforma, tuttavia, per munire di tutela giurisdizionale adeguata una vasta serie di nuovi diritti l’unico strumento utilizzabile si è rivelato il ricorso ai provvedimenti di urgenza ex art. 700. L’art. 700, quindi, si è trovato a dover assolvere un funzione impensata per il legislatore del 1942, data dal dover coordinare il sistema di tutela giurisdizionale civile con la Costituzione.
Il fatto che una norma originariamente residuale (di chiusura) abbia acquisito il ruolo di asse portante della costituzionalità dell’intero sistema, tuttavia, pone non pochi problemi:
- l’art. 700 è costituito dalla forte discrezionalità concessa al giudice non solo in ordine alla determinazione del contenuto del provvedimenti ma soprattutto in ordine alla possibilità di utilizzazione dell’istituto in esame: subordinare l’ammissibilità dell’art. 700 alla clausola generale dell’irreparabilità del pregiudizio, infatti, rende possibili valutazioni difformi a seconda dei vari giudici;
- l’art. 700 non è idoneo a soddisfare i bisogni che abbiano assunto carattere continuativo e non marginale. In questi casi, perché siano soddisfatte esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse procedimenti sommari tipici, alla scopo di determinare in relazione alla singola situazione quali debbano essere i requisiti di ammissibilità alla tutela sommaria e quale il contenuto del provvedimento.
Ambito applicativo dell’art. 700
Sebbene si sia detto che i provvedimenti di urgenza non incontrano limitazioni oggettive, essendo applicabili a qualsiasi diritto, occorre analizzare i termini dell’art. 700 per meglio comprenderne l’ambito applicativo:
- fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo :
- l’art. 700 non è applicabile qualora a tutela di un diritto e dello specifico periculum in mora sia già prevista una misura cautelare tipica. Il riferimento centrale non è tanto al diritto quanto proprio al periculum (es. l’art. 700 non è ammissibile qualora si voglia cautelare un diritto di credito contro l’insolvenza del debitore, essendo in questo caso necessario utilizzare il sequestro conservativo, mentre risulta esserlo a tutela di diritti di credito contro pericula diversi);
- nonostante la lettera dell’articolo non sono mai sorti dubbi sulla possibilità di estendere la riserva anche alle misure cautelari tipiche disciplinate fuori dal IV libro;
- l’art. 700 non è applicabile qualora a favore di un diritto sia previsto un procedimento sommario tipico non cautelare (es. art. 28 della l. n. 300 del 1970) oppure qualora sia prevista una fase sommaria urgente tipica entro il processo ordinario a cognizione piena;
- l’art. 700 non è applicabile per sospendere l’efficacia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale o di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, essendo all’uopo previste tutta una serie di disposizioni;
- in via ordinaria : la funzione specifica dei provvedimenti di urgenza quale misura cautelare atipica diretta a neutralizzare il periculum in mora causato dalla durata fisiologica del processo a cognizione piena induce ad interpretare l’espressione come equivalente di processo a cognizione piena . Il limite derivante da tale espressione, quindi, vale ad escludere l’ammissibilità dell’art. 700 solo con riferimento a quei diritti che possono essere fatti valere tramite un procedimento speciale sommario oppure tramite un procedimento a cognizione piena caratterizzato da una fase sommaria urgente;
- diritto : se l’esclusione dell’interesse semplice non pone particolari problemi, risulta assai problematica l’esclusione di tutte quelle situazioni soggettive, qualificabili come interessi legittimi, rispetto alle quali la tutela cautelare ottenibile con la sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo si presentava come inidonea a cautelare l’istante da un diverso periculum in mora. Il problema è stato tuttavia risolto dalla sent. (additiva) n. 190 del 1985 della Corte costituzionale che ha esteso al processo amministrativo, e quindi agli interessi legittimi, la disposizione dell’art. 700.