Il soggetto che propone la domanda, esercita un potere: il potere di proporre domanda. Ex 24 1° Costituzione “tutti” (cittadini, stranieri, apolidi) hanno il potere (tranne gli incapaci: i loro rappresentanti legali potranno proporre la domanda in loro vece). Riguardo ai requisiti intrinseci della domanda: essa può assumere le forme dell’atto di citazione oppure del ricorso ( si esaminano poi). comunque perché la domanda sia idonea ad avviare un processo, ha bisogno di un solo requisito: quello per cui essa possa obiettivamente considerarsi domanda (già nel par precedente si è detto che ciò è necessario, se no si ferma il processo).
Ora si devono verificare quali sono i requisiti intrinseci ulteriori sotto il profilo sostanziale (non considerando quindi quelli sotto il profilo processuale): cioè le cosiddettE “condizioni dell’azione”. Esse possono esser considerate tutte insieme come aspetti di un solo modo di esser della domanda, che potremmo definire la sua “ipotetica accoglibilità”: ma già il buon senso ci direbbe che se una domanda vuole esser accolta, deve presentarsi come da poter accogliere. I requisiti di questo tipo (analizzati analiticamente dal par dopo) condizionano allora l’azione, perchè da essi dipende il diritto a ottenere una pronuncia sul merito.
Le singole condizioni dell’azione
A) La possibilità giuridica. Essa consiste nell’esistenza di una norme che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere (è una condizione-limite, con portata quindi molto teorica). Es. sarebbe privati di questo requisito la domanda di chi chiedesse la risoluzione di un contratto, perchè non lo reputa più conveniente.
B) L’interesse ad agire (100 C.P.C.). Esso si identifica in un bisogno di tutela giurisdizionale che emerge dall’affermazione dei fatti costitutivi (esempio: Tizio dovrà dimostrare nella domanda che Caio ha comprato dal lui una cosa per il prezzo di 100, per poter chiedere al giudice di farlo pagare) e dei fatti lesivi del diritto. il 100 C.P.C. dice proprio: “x proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse). L’interesse è da intendersi come lesione del diritto sostanziale, ma solo affermata o narrata nella domanda (proprio perchè l’interesse ad agire è solo un contenuto della domanda, sarà il processo di cognizione ad accertare se c’è la lesione). Nei casi dell’accertamento mero, in luogo dei fatti lesivi vanno affermati i “fatti di contestazione”, mentre nei casi di giurisdizione costitutiva necessaria basta l’affermazione dei fatti costitutivi (in quanto il bisogno di tutela è in re ipsa).
C) Legittimazione ad agire. Essa consiste nell’affermazione della titolarità attiva (in capo a chi pone la domanda: l’attore) e passiva (in capo a chi vs cui è proposta la domanda: il convenuto) del diritto di cui si chiede la tutela. Se non ci fosse questa corrispondenza tra attivo e passivo, il giudice avrebbe elementi per rilevare che, indipendentemente che i fatti affermati siano veri o non veri, in ogni caso l’ ipotetico diritto che si fa valere non apparterrebbe all’attore ovvero non sarebbe violato dal convenuto. Quindi a questo punto o la legge consente di far valere i diritti altrui, oppure se non consente ciò, è meglio imporre al giudice di evitare l’esame del merito, arrestandosi per difetto di legittimazione ad agire. Il fondamento del requisito è nel 24 Costituzione (da leggere cm: si possono far valere solo quei diritti che si affermano come propri e la cui titolarità passiva si afferma in capo a colui verso il quale si propone la domanda) e nell’81 C.P.C. (per esso “fuori dei casi espressamente previsti da legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio (tranne il rappresentante) un diritto altrui). Si hanno però dei casi, espressamente indicati da legge, in cui si possono far valere diritti altrui: cosiddetta “legittimazione straordinaria” o “sostituzione processuale” (così è rubricato l’81 C.P.C.). La ragione può esser di opportunità: Es. 2900 C.C.: azione surrogatoria a favore del creditore, se il debitore trascuri di far valere i propri diritti, ma non mancano casi in cui l’eccezione legislativa appare determinata da esigenze di natura sociale tradottesi in orientamenti cos: il caso è la “legittimazione a far valere i cosiddetti interessi collettivi o diffusi”: es. “Statuto dei lavoratori” che al 28 attribuisce ai sindacati una legittimazione straordinaria quando consente di far valere diritti degli associati o diritti che la riguardano solo indirettamente. C’è anche la possibilità della sostituzione per difendere “diritti individuali omogenei risarcitori di consumatori e utenti”: ad esempio la class action ex l. 99/2009. Infine, c’è da dire che la legittimazione ad agire coincide con la titolarità dell’azione.