La legge risolve il problema in base a 2 criteri diversi tra loro sovrapponenti: quello del valore e quello della materia. Il primo consiste nel riferimento a un certo livello (espresso in termini monetari) del valore economico dell’oggetto della controversia: ciò postula la necessità di applicare altri determinati criteri di valutazione, per l’ipotesi in cui l’oggetto della controversia non consista in una somma di denaro. Il secondo criterio invece consiste in un riferimento alla natura o al tipo del diritto su cui si controverte: diritto reale o obbligatorio, questioni di stato ecc. Astrattamente, ognuno di questi criteri potrebbe operare da solo: tuttavia se ci si riferisse al solo valore, ci sarebbe l’inconveniente della difficoltà o dell’impossibilità di valutare certe controversie (esempio: cause di stato familiare), mentre se ci riferisse alla sola materia, ci sarebbe l’inconveniente di attribuire allo stesso tipo di giudice, cause di valore anche molto diverso. Per questo motivo, l’ordinamento italiano fa operare insieme i criteri: il criterio del valore è generale (cioè opera quando non ci sono regole che stabiliscano diversamente con riguardo alla materia: ma se ciò avviene il criterio della materia prevale sull’altro).
Competenze del giudice di pace (7 C.P.C.) (dopo modifica l. 69/2009).
a) Il 1° quantifica in 5000 euro il limite generale di valore per la competenza del giudice di pace, precisando che ciò vale solo cause relative a beni mobili (ex C.C. sono beni mobili “quelli che non sono immobili”) (e sempre se non siano attribuite alla competenza di altro giudice) (criterio misto materia e valore).
b) Il 2° (novellato) eleva il limite a 20000 euro nella materia del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli/natanti;
c) il 4° (novellato) attribuisce al giudice di pace tutte le cause sulla materia dei “rapporti di vicinato” senza limiti di valore (quando non è controversa la determinazione dei limiti dei confini). C’è un iter travagliato: una volta c’era il pretore che era un giudice “sottordinato” (con concorso diverso da quello del giudice ordinario). Le competenze del giudice di pace riprendono quelle del pretore in gran parte. Dopo un iter travagliato,
d), il giudice di pace ex d. lgs 507/1999 è competente sulle cause in materia di opposizione alle sanzioni amministrative (fino a 5943 euro), ad eccezione delle ipotesi espressamente riservate alla competenza dei tribunali (es. sanzioni amministrative in materia di infortuni sul lavoro: questa va alla sezione lavoro del tribunale.). Il pretore era poi competente su tutto ciò che non riguarda “diritti reali”, quindi egli aveva una competenza “per valore”. Oggi il giudice di pace è titolare delle cause che non sono individuabili in base al “valore” (oltre che se non riguardano diritti reali).
e) Egli è competente sulla “misura e modalità d’uso sui servizi condominiali” per questo motivo.
f) E’ stato poi aggiunto un n. 3 al 7C.P.C., che attribuisce alla competenza del giudice di pace la competenza per le cause relative solo agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
g) Competente su “provvedimenti di espulsione degli stranieri”. Questo anche perchè nessun giudice voleva decidere in merito, quindi affidavano queste cause ai “giudici onorari dei tribunali”. Critiche rivolte dall’UE, perché non abbiamo una giurisdizione effettiva su questo ambito. La competenza del giudice di pace è limitata al solo processo di cognizione.
Competenza del tribunale. Ora, l’abrogazione dell’8C.P.C. e del 16 C.P.C., a seguito della soppressione delle preture, fa si che tutte le cause mobiliari non appartenenti al giudice di pace e tutte le cause immobiliari appartengono alla competenza del tribunale (tra queste vi sono tutte cause in materie già riservate alla competenza del pretore: possessorie, denunce, locazioni, comodato d’immobili e affitto di aziende, controversie di lavoro). il 9 C.P.C. determina la competenza del tribunale con tecnica non diversa da quella del 7. Il 1° determina in pratica che dal limite superiore massimo per cui è una causa è competenza del giudice di pace, le cause sono di esclusiva pertinenza del Tribunale. Nel 2° si compie l’attribuzione della competenza in via esclusiva con riferimento alla materia: imposte e tasse, stato e capacità delle persone, diritti onorifici, querela di falso, esecuzione forzata e “in generale, per ogni causa di valore indeterminabile”. E’ chiaro che l’applicazione del criterio del valore postula il riferimento a certi criteri di valutazione: a questa esigenza viene incontro il 10 C.P.C. che stabilisce che, agli effetti della competenza, il valore della causa si determina dalla domanda, ossia con riferimento al “petitum” in relazione alla “causa petendi”, senza tener conto delle eccezioni del convenuto, salvo che si tratti di domande riconvenzionali o domande di accertamento pregiudiziale con efficacia di giudicato (tuttavia secondo l’orientamento prevalente, per circostanze estranee all’oggetto del giudizio (esempio: luogo di conclusione del contratto), si debba tener conto delle contestazioni del convenuto, eventualmente previa l’istruttoria ex 38 3° C.P.C., che comunque non pregiudicherebbe il merito. La cassa ex s. 6269/1994 ha affermato che il criterio del riferimento alla sola domanda non riguarda la competenza per territorio). Ex 12 1°, riguardo alle cause su obbligazioni, il valore si determina con riguardo al rapporto in contestazione. Ex 3°, nelle cause di divisione, il valore è quello della massa. Il 13 C.P.C. indica il criterio nelle cause per prestazioni alimentari (riferimento all’ammontare delle somme dovute per 2 anni) e rendite perpetue e vitalizie (cumulo per 10 annualità). Il 15 C.P.C. si riferisce alle cause relative alla proprietà e agli altri diritti reali su beni immobili (ma ha poca rilevanza diretta perchè la competenza è del Tribunale, di nessun altro). Il 14 C.P.C., (determina il valore delle cause)specificando il riferimento del valore alla domanda nelle cause su somme di denaro o beni mobili, indica il riferimento nella somma indicata e nel valore dichiarato (in mancanza di dichiarazione, da presumersi nei limiti di competenza del giudice adito). Il valore dichiarato è contestabile solo nella prima difesa: se la contestazione avviene, il giudice decide ai soli fini della competenza in base agli atti, mentre se non avviene, il valore dichiarato o presunto rimane fissato anche agli effetti del merito. Il 14 configura 4 ipotesi: attore indica valore, convenuto non dice nulla; attore non indica valore; convenuto contesta il valore indicato ai soli fini della competenza; il convenuto non contesta il valore dichiarato. ex 17 C.P.C. nelle cause di opposizione all’esecuzione e di opposizione a terzi, il riferimento è al valore, mentre nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, è sempre competente il tribunale. Nelle cause di appello, è competente il giudice superiore a quello che ha deciso in 1°. Perciò il giudice di pace opera solo in 1° e la Corte d’Appello di regola solo in 2° .
Competenza Corte d’Appello.
a)legge Pinto sull’equa riparazione.
b)concorrenza e proprietà industriale
c)opposizione alla somma di indennità sull’espropriazione
d)opposizione alle sanzioni amministrative in materia bancaria