Si è detto che il soggetto “che sta in giudizio” è la parte. Questa però la maggior parte delle volte non opera da sola, ma si avvale della collaborazione di altri soggetti (“ausiliari della parte”), i cosiddetti “difensori”. Questo perché:

a) il tecnicismo degli atti del processo richiede l’ausilio del tecnico del diritto (cioè il difensore);

b) l’animosità che agita i diretti protagonisti della lite toglie a questi la necessaria capacità di osservare le questioni con distacco. La legge li distingue tra:

 1)”procuratori” la cui attività è ex lege quella di “ministero di difensore” (prima del 1997 era l’unico che poteva stare in giudizio);

2)”avvocati” la cui attività è ex lege quella di “assistenza di difensore” (prima del 1997 non compiva atti in giudizio, faceva solo atti precedenti solo nel suo distretto di appartenenza). Prima del 1997 un avvocato di Viterbo poteva difendere a Dublino (per la libera circolazione in UE), ma non a Roma. Oggi invece a questa duplicità di funzioni non corrisponde però più duplicità di qualifica professionale, in quanto con la l. 27/1997 è stato soppresso l’albo dei procuratori (che è confluito nell’unico albo degli avvocati). Quindi ad oggi le due funzioni possono (ma non debbono) esser cumulate: ad oggi si può difendere un soggetto in qualunque luogo si trovi. Ex lege si dichiara necessario il ministero del difensore sia davanti a Cassa ( per i quali occorre l’iscrizione ad albo speciale) sia davanti ai tribunali (82 3°). Il ministero di difensore non è necessario nei giudizi al giudice di pace, per cause il cui valore non eccede 516,46 euro (82 1° C.P.C., novellato da l. 374/1991), mentre nelle cause di valore superiore, la legge consente al giudice di pace la possibilità di autorizzare la parte a stare in giudizio senza il difensore, se ciò appaia opportuno relativamente alla natura ed entità della causa (82 2°). Davanti al giudice di pace è possibile ex 317 C.P.C. utilizzare come ausilio anche lo strumento della rappresentanza volontaria, che diviene eccezionalmente conferibile anche a persona non rappresentante nel campo sostanziale. Nelle “cause di lavoro” il cui valore non eccede 129,11 euro, la parte non ha bisogno di ausilio. L’82 3° prevede che le parti devono stare in giudizio col ministero di un “procuratore legalmente esercente”. Ex l. 1578/1933 il procuratore legale poteva esercitare solo nell’ambito della circoscrizione della Corte d’Appello presso cui era iscritto, quindi era territorialmente limitato. La l. 27/1997 ha superato ciò: per cui oggi ministero di difensore può esser conferito ad un avvocato iscritto in qualsiasi albo insieme (ma non è impedito il conferimento ad avvocati diversi) con l’assistenza. E’ invece ancora rimasta in vigore la l. 37/1934, per cui è necessaria l’elezione di domicilio del difensore nell’ambito della circoscrizione territoriale del giudice innanzi a cui si volge il giudizio (ma col “processo telematico” ciò non serve più).

Lascia un commento