Il processo è pendente dal momento della notificazione della citazione e con riferimento a questo momento si producono gli effetti processuali della domanda. La notificazione della domanda introduttiva consente a quest’ultima di produrre anche specifiche conseguenze sul piano sostanziale. L’atto introduttivo deve valere anche ad assicurare che la tutela giurisdizionale sia erogata come se ciò avvenisse nel momento della proposizione della domanda neutralizzando i tempi del processo. A tale scopo la notificazione della domanda giudiziale:

–          Produce l’effetto di interrompere i termini di prescrizione (effetto interruttivo istantaneo)e di impedire l’ulteriore decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (effetto interruttivo-sospensivo o interruttivo-permanente), tranne che se il giudizio si estingue anticipatamente.

–          Impedisce la decadenza se il termine dovesse compiersi successivamente alla notificazione della domanda

–          Consente la produzione di interessi su interessi già scaduti dovuti da minimo 6 mesi

–          Obbliga il possessore di buona fede a restituire i frutti percepiti dal giorno della domanda e se ha perso il bene, li impone di recuperarlo in favore dell’attore o rimborsare

–          Per domande di risoluzione, revoca, rescissione, dichiarazione di simulazione o nullità o annullamento contratti o revocazione o riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie di beni immobili, ove trascritta è opponibile a terzi che acquistino diritti sui beni della domanda

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