La Costituzione dedica alla giustizia l’intero titolo IV della parte II (artt. 101-113), oltre a numerose altre disposizioni:

  • l’art. 24 co. 1, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (diritto di azione);
  • l’art. 24 co. 2, secondo il quale la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (diritto di difesa) e l’art. 111 co. 2, secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità (contraddittorio processuale);
  • l’art. 24 co. 3, secondo il quale sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ;
  • l’art. 25 co. 1, secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge . L’individuazione del giudice cui devolvere la singola controversia, quindi, non dipende da valutazioni discrezionali dello stesso giudice, di altri soggetti pubblici o dell’attore;
  • l’art. 101 co. 1, secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (giustizia come espressione popolare);
  • l’art. 101 co. 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge , disposizione questa da cui deriva l’imparzialità e l’autonomia dei giudici;
  • l’art. 102 co. 1, secondo il quale la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario ;
  • l’art. 111 co. 1, secondo il quale la giurisdizione di attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ;
  • l’art. 111 co. 6, secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (obbligo di motivazione endoprocessuale e extraprocessuale);
  • l’art. 111 co. 7, secondo il quale è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali, con la sola eccezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che sono ricorribili solo per motivi inerenti alla giurisdizione;
  • l’art. 113 co. 1, secondo il quale contro gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa ;

 Accanto alla giurisdizione ordinaria e costituzionale, la Costituzione prevede la giurisdizione amministrativa, contabile e militare, nonché la possibilità di sopravvivenza delle giurisdizioni speciali esistenti (ma revisionate) alla data di entrata in vigore della Costituzione. In questo variegato contesto, la giurisdizione ordinaria assumere carattere preminente: le modalità dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati addetti alla giurisdizione ordinaria, infatti, sono previste nei loro principi generali da norme di rango costituzionale e non sono rimesse in toto alla legislazione ordinaria. Nel sistema costituzionale, la fonte primaria della legittimazione democratica dei giudici ordinari che amministrano la giustizia in nome del popolo si rinviene nella professionalità tramite la quale si realizza la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 co. 2). Espressione di questa scelta di fondo è la regola enunciata dall’art. 106 co. 1, secondo cui i giudici ordinari sono selezionati tramite concorso.

Le caratteristiche distintive del modello italiano di ordinamento giudiziario rispetto a quelli attuati negli altri paesi di analoga struttura politico-costituzionale sono:

  • il riconoscimento del potere giudiziario come autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 co. 1). La garanzia di tale autonomia e indipendenza, in particolare, è realizzata attraverso l’attribuzione delle funzioni amministrative ad un organo a struttura democratica quale il Consiglio superiore della magistratura (CSM). Tale organo, in particolare, è titolare dell’amministrazione della giurisdizione, volutamente sottratta sia all’esecutivo sia agli organi giudiziari allo scopo di eliminare qualsiasi dipendenza politica o gerarchica;
  • il riconoscimento del pluralismo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, implicito nell’adozione del principio di precostituzione del giudice (art. 25 co. 1);
  • l’esclusione di ogni gerarchia di tipo burocratico tra i giudici e di ogni dipendenza nei confronti di qualunque altra autorità che non sia quella della legge;
  • l’attribuzione al Ministro della giustizia solo della facoltà di promuovere l’azione disciplinare e della responsabilità relativa all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

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