Funzione

L’appello rappresenta il mezzo diretto ad assicurare la garanzia soggettiva dell’impugnazione e a realizzare il principio del doppio grado di giurisdizione. Con l’abolizione del carattere gerarchico dell’ordinamento giudiziario, attualmente si ritiene che la prevalenza della sentenza di appello sia individuabile nel fatto che il secondo giudice ha minori probabilità di errare in forza della possibilità di utilizzare quello che fu l’insegnamento del primo grado e valutarne i risultati .

 Caratteristiche

A differenza del ricorso per cassazione (art. 360) e della revocazione (artt. 395 e ss.), nessuna disposizione indica i motivi dell’appello (motivi illimitati). Attraverso l’appello, quindi, il soggetto partecipante al processo di primo grado può denunciare qualsiasi tipo di errore commesso dal giudice. I giudici di appello sono individuati dall’art. 341: l’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emanato la sentenza .

 Con riferimento alle sentenze, in particolare:

  • sono sentenze appellabili (art. 339) tutte le sentenze di primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dalle parti a norma dell’art. 360 co. 2. Le parti, di comune accordo, possono ricorrere direttamente in Cassazione e saltare l’appello qualora intendano denunciare solo errores in iudicando relativi all’erronea o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale;
  • sono sentenze inappellabili le sentenze di primo grado emanate in riferimento a materie considerate di giustizia minore (critica):
    • le sentenze pronunciate dal giudice secondo equità ex art. 114 su richiesta concorde delle parti. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia;
    • le sentenze emanate a seguito di controversie individuali di lavoro di valore inferiore alle venticinque euro (art. 440);
    • le sentenze pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione;
    • le sentenze del tribunale che si sono pronunciate unicamente sulla competenza e che sono suscettibili unicamente di regolamento necessario di competenza proponibile davanti alla Corte di cassazione.

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